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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
PUBBLICA UDIENZA DEL 22/06/2016
- REGISTRO GENERALE N.15154/2016 -
Composta da:
FRANCESCO IPPOLITO - Presidente
CARLO CITTERIO
ANDREA TRONCI
ANGELO COSTANZO – Rel. Consigliere
ALESSANDRA BASSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
GP nato il ….
avverso la sentenza del 26/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, Il provvedimento Impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO Udito il Sostituto Procuratore Generale MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 3973 del 26/10/2015, ha confermato la condanna inflitta del Tribunale di Ascoli Piceno, a PG ex art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970 n. 898 per avere omesso di versare alla moglie l'assegno di mantenimento della figlia minorenne.
Nel ricorso nell'interesse di G si chiede l'annullamento della sentenza per: a) inosservanza degli artt. 12-sexies legge n. 898/1970 e 570 cod. pen .. per essere stato condannato sia alla reclusione sia alla multa mentre poteva essere condannato o alla pena detentiva o, in alternativa, alla pecuniaria ex art.570, comma 1, cod. pen.; b) vizio della motivazione per avere ritenuto irrilevante lo stato di bisogno del soggetto passivo tuttavia poi applicando la pena congiunta ex art. 570, comma 2, cod. pen.
I motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente. Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno di divorzio ex art.12-sexies legge 1 dicembre 1 dicembre 1970, n. 898, il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 cod. peno va riferito alle pene alternative previste dal primo comma della disposizione e non alle pene congiunte previste dal suo secondo comma (Cass. peno Sez. U., n.23866 del 31/01/2013, Rv.255269). Infatti l'art.12-sexies delinea una fattispecie autonoma rispetto all'art. 570 cod. peno e, non offrendo la disposizione sicure indicazioni, l'applicazione dell'art. 570 comma 1, cod. pen., è l'opzione più favorevole all'imputato, in linea con principi di proporzione e di stretta necessità della sanzione penale. Ne deriva l'accoglimento del primo motivo di ricorso e, per altro verso, l'irrilevanza del secondo, anche perché comunque il reato è integrato dal mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, Rv. 260717; Sez. 6, n. 3426 del 05/11/2008, dep. 2009, Rv. 242680). ...
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