Mediazione delegata e dovere del mediatore di formulare una proposta

A cura della Redazione.
Mediazione delegata e dovere del mediatore di formulare una proposta

Il Tribunale di Vasto, nella persona del giudice, Dr. Pasquale, con l'ordinanza del 15 giugno 2016 torna ad occuparsi dei rapporti tra mediazione delegata e poteri/doveri del mediatore.

Giovedi 4 Agosto 2016

Nell'ambito di una controversia, il Giudice dispone ex art. 5 secondo comma D.lgs. n. 28/2010 l'esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nella medesima ordinanza il Giudice stabilisce che nel caso in cui la mediazione non si concluda con il raggiungimento di un accordo amichevole, il mediatore debba comunque provvedere alla formulazione di una proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

All'udienza successiva il Giudice constata che il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha immotivatamente omesso di formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di mediazione con esito negativo.

Il Giudice quindi dispone la riattivazione della procedura di mediazione innanzi allo stesso mediatore che l’ha precedentemente condotta, affinchè il mediatore formuli una proposta di conciliazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

Si osserva nelle medesima ordinanza che:

  • la procedura di mediazione non era stata ritualmente svolta, essendo stato omesso un passaggio cruciale e ineludibile, che connota la natura stessa dell’attività del mediatore;

  • alla luce della riforma introdotta dal D.L. 21.06.2013 n. 69, la mediazione, all’art. 1, comma 1°, lett. a), non viene più definita come «l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa », bensì come «l’attività per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

  • senza la proposta del mediatore il giudice non ha la possibilità di compiere le valutazioni del caso;

Inoltre, nel rimettere le parti avanti al mediatore, il Giudice precisa che:

  • la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad una omissione del mediatore, per cui le parti non avranno oneri economici aggiuntivi;

  • le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione potrà costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10;

Testo dell'ordinanza

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