Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato il “tasso di interesse” per i ritardati pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, come disciplinato dall’ articolo 5 del DLGS n. 231/2012.
Come si legge dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del primo agosto 2016 il tasso di riferimento relativo al secondo semestre 2016 è stato portato a zero, il valore più basso di sempre.
Ricordiamo che al tasso di riferimento va sommata la maggiorazione che in base all’ art. 2 del DLGS 192/2012 è pari all’ 8% per le transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall'art. 3, comma 1 del citato DLGS (per quelle concluse in data antecedente resta in vigore la maggiorazione previgente pari al 7%).
Ne consegue che gli interessi moratori complessivi sono pari all'8%.
Ricordiamo infine la nostra applicazione di calcolo degli interessi di mora, aggiornata con il nuovo valore, che consente tra l’altro di gestire entrambi i casi sopra descritti (transazione commerciale conclusa prima o dopo il 1° gennaio 2013).
I tassi di mora dei periodi precedenti sono consultabili anche nella relativa tabella che riporta tutti i valori a partire dal 1° luglio del 2012.
Di seguito il testo del comunicato pubblicato in Gazzetta:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (16A05556) (GU Serie Generale n.178 del 1/8/2016).
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2016 il tasso di riferimento e' pari allo 0 per cento.