Azzerato il tasso di mora nel secondo semestre 2016

A cura della Redazione.
Azzerato il tasso di mora nel secondo semestre 2016
Martedi 2 Agosto 2016

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato il “tasso di interesse” per i ritardati pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, come disciplinato dall’ articolo 5 del DLGS n. 231/2012.

Come si legge dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del primo agosto 2016 il tasso di riferimento relativo al secondo semestre 2016 è stato portato a zero, il valore più basso di sempre.

Ricordiamo che al tasso di riferimento va sommata la maggiorazione che in base all’ art. 2 del DLGS 192/2012 è pari all’ 8% per le transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall'art. 3,  comma 1 del citato DLGS (per quelle concluse in data antecedente resta in vigore la maggiorazione previgente pari al 7%).

Ne consegue che gli interessi moratori complessivi sono pari all'8%.

Ricordiamo infine la nostra applicazione di calcolo degli interessi di mora, aggiornata con il nuovo valore, che consente tra l’altro di gestire entrambi i casi sopra descritti (transazione commerciale conclusa prima o dopo il 1° gennaio 2013).

I tassi di mora dei periodi precedenti sono consultabili anche nella relativa tabella che riporta tutti i valori a partire dal 1° luglio del 2012.

Di seguito il testo del comunicato pubblicato in Gazzetta:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 COMUNICATO

 Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (16A05556) (GU Serie Generale n.178 del 1/8/2016).

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1º luglio - 31 dicembre 2016 il tasso di riferimento e' pari allo 0 per cento.

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