Legittimità costituzionale della sospensione dei termini feriali agli atti del processo esecutivo.

Legittimità costituzionale della sospensione dei termini feriali agli atti del processo esecutivo.

Si segnala la sentenza n. 191 del 20 luglio 2016 della Corte Costituzionale, che decide in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 3 della L. n. 742/1969, riferita alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale applicata al procedimento esecutivo.

Martedi 2 Agosto 2016

Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L.7 ottobre 1969, n. 742, nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014, per violazione del canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, nella parte in cui non prevede la riconducibilità alle ipotesi derogatorie della regola generale della sospensione dei termini feriali dei termini previsti per il compimento degli atti del processo esecutivo.

Nel caso di specie, nell'ambito del processo esecutivo, il creditore procedente aveva presentato, in data 25 luglio 2014, istanza di vendita ai sensi dell'art. 567, comma 1 cpc; che, pendendo trattative, il medesimo non aveva provveduto al deposito della documentazione ipocatastale entro il termine di centoventi giorni dal deposito del ricorso per la vendita, e che, decorsi centocinquanta giorni da tale ricorso, in data 22 dicembre 2014, aveva chiesto la proroga di centoventi giorni del suddetto termine deducendo che, a seguito dell'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali, esso sarebbe scaduto il 7 gennaio 2015.

Il Giudice rigettava l'istanza di proroga del termine e fissava l'udienza per la declaratoria dell'inefficacia del pignoramento.

Il creditore quindi chiedeva la revoca del rigetto, rilevando che, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, il termine di cui all'art. 567 cpc. avrebbe dovuto essere assoggettato alla disciplina della sospensione feriale: conseguentemente l'istanza di proroga sarebbe stata formulata tempestivamente, prima del decorso di tale termine.

A questo punto il giudice del tribunale rimette la questione alla Corte Costituzionale, rilevando che “l'esclusione della sospensione dei termini durante le ferie degli avvocati non debba riguardare solo i giudizi di opposizione all'esecuzione, ma debba estendersi anche al processo esecutivo, in ragione della esigenza di sollecita definizione, comune a entrambi i procedimenti.”

La Corte Costituzionale ritiene infondata nel merito la questione, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) la norma censurata deroga alla previsione generale dell'art. 1 della L. n. 742 del 1969, in forza del quale tutti i termini processuali delle giurisdizioni ordinarie e amministrative restano sospesi durante il periodo feriale, escludendo dalla sua applicazione tutti i procedimenti previsti dall'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, tra i quali sono contemplati, per quanto di interesse, i giudizi di opposizione all'esecuzione;

b) le censure del giudice a quo riguardano l'interpretazione della norma offerta dal diritto vivente, poiché la Corte di cassazione, con orientamento consolidato, ha interpretato estensivamente la portata derogatoria dell'impugnato art. 3, fino a ricomprendervi:

  • procedimenti di opposizione a precetto,

  • di accertamento dell'obbligo del terzo,

  • di opposizione di terzo,

  • le controversie distributive e i giudizi endoesecutivi, escludendo però gli atti del processo esecutivo;

c) Il giudice a quo quindi ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale interpretazione, essendo irragionevole e contrario al principio di uguaglianza il trattamento differenziato di situazioni, quali il processo esecutivo e gli incidenti che si instaurano all'interno di esso, accomunate dalle medesime ragioni di celerità;

d) rileva la Corte che il processo esecutivo consiste in una sequenza di atti procedimentali per la realizzazione del credito, mentre le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi, che si svolgono nel contraddittorio delle parti: la diversità strutturale dei due tipi di procedimenti non può essere ricondotta ad unità sul presupposto dell'esigenza di celerità comune ad entrambi;

e) il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, può soddisfare la suddetta esigenza mediante discipline differenziate:

  • per il procedimento esecutivo il legislatore ha previsto un termine perentorio, prorogabile una sola volta per giusti motivi, per l'acquisizione della documentazione ipocatastale, e la sospensione della sua decorrenza durante il periodo feriale è ragionevolmente correlata al rallentamento delle attività degli uffici preposti al rilascio della suddetta documentazione;

  • per le opposizioni all'esecuzione, al contrario, l'esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione dei termini feriali anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore assoggettato all'esecuzione;

Testo della sentenza n. 191

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