PCT: se non funziona la firma digitale, e' ammesso il deposito cartaceo?

A cura della Redazione.
PCT: se non funziona la firma digitale, e' ammesso il deposito cartaceo?

Si segnala un'altra decisione in tema di PCT e deposito cartaceo: il tribunale di Locri con l'ordinanza del 12/07/2016 si pronuncia in un caso di difetto di funzionamento del dispositivo di firma digitale.

Venerdi 29 Luglio 2016

Parte attrice deposita in cartaceo, all'ultimo giorno utile per l'adempimento, la memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. in quanto si accorge che il dispositivo di firma digitale non funziona; inoltre eccepisce anche il cattivo funzionamento del flusso telematico.

All'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istrruttori, parte convenuta eccepisce la irritualità del deposito effettuato da controparte in modalità cartacea; il giudice si riserva.

Nello scioglire la riserva, il Giudice rileva quanto segue:

  • in base all'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012 è sancito per tutti gli atti endoprocessuali, l’obbligatorietà del deposito telematico: “il deposito […] ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”;

  • in applicazione dei fondamentali criteri di interpretazione della norma giuridica, appare doveroso (sotto il profilo letterale) attribuire adeguato valore all’avverbio “esclusivamente” per indagare l’intenzione del legislatore;

  • nella relazione illustrativa del D.L. n. 179/2012, nella parte riguardante la nuova normativa sulle comunicazioni telematiche si afferma che: “l’introduzione di tali disposizioni si rende necessaria al fine di snellire modi e tempi delle comunicazioni e notificazioni…”;

  • l’obbligo di deposito in cancelleria con modalità telematiche è stato introdotto con atto normativo di pari grado rispetto al codice di rito civile: di conseguenza il deposito cartaceo comporta la inammissibilità e/o improcedibilità, e/o comunque, l’irricevibilità dell’atto, senza possibile sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c.;

  • il fatto che la firma digitale non sia funzionante  non può costituire un motivo valido per l’autorizzazione al deposito cartaceo, né l'attore ha provato il cattivo funzionamento del flusso telematico;

Sulla base di tali argomentazioni il tribunale dichiara inammissibile e/o irricevibile la memoria di parte attrice con conseguente decadenza della stessa dalle richieste istruttorie.

Testo dell'ordinanza

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