Affido esclusivo: le spese straordinarie decise dal solo affidatario

Affido esclusivo: le spese straordinarie decise dal solo affidatario

Con la sentenza n. 13182 del 21/06/2016 il Tribunale di Roma ha affrontato il delicato tema delle spese straordinarie in favore di un minore, affidato in via esclusiva alla madre.

Martedi 23 Agosto 2016

Il caso in esame prende le mosse da un decreto ingiuntivo che la ex moglie ottiene nei confronti dell'ex marito per il rimborso della somma dalla medesima anticipata a titolo di spese straordinarie che il giudice del divorzio aveva posto integralmente a carico del padre in favore della figlia minore, affidata in via esclusiva alla madre, così ripartite: € 15.842 per spese mediche, € 1.344,00 per le rate della scuola (privata) di inglese ed € 262 per libri, oltre interessi, per complessivi € 19.000,00.

L'ex marito propone opposizione al decreto ingiuntivo comtestando l'esigibilità del credito per i seguenti motivi:

  • nessuna delle spese in questione era stata concordata;

  • la figlia beneficiava di una polizza sanitaria avente un massimale di Euro 520.000 ed era già stata rimborsato l'importo dell'80% delle spese sostenute: pertanto non poteva essere preteso dal padre un pagamento che sarebbe stato duplicazione di quello già ricevuto;

  • il padre non doveva nulla neppure in relazione al residuo 20% concernendo l'obbligo a suo carico esclusivamente il 100% delle spese mediche relative alle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, laddove le spese mediche oggetto della richiesta di rimborso afferivano a prestazioni rese da strutture sanitarie private.

 

Il Tribunale, nel condannare il padre al pagamento della minor somma di € 16.105,55, coglie l'occasione per precisare i termni entro cui devono essere rimborsate le spese straordinarie in regime di affidamento esclusivo:

a) in sede di divorzio, il giudice ha posto a carico del padre "la contribuzione per intero alle spese mediche straordinarie (non coperte dai S.S.N.) e scolastiche, ivi comprese tasse di iscrizione, rette, libri di testo, viaggi culturali, questi ultimi se previamente concordati";

b) vige il regime di affidamento esclusivo alla madre: l'affido monogenitoriale consente al solo affidatario l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni maggiormente rilevanti concernenti la salute, l'educazione e l'istruzione della prole (nelle quali sostanzialmente si inscrivono le spese straordinarie);

c) pertanto le decisioni concernenti tali spese, all'assunzione delle quali non è previsto alcun coinvolgimento sul piano decisionale del genitore non affidatario, implicano l'esclusiva facoltà di scelta, sia in punto di an che di quantum, ove non sia prevista la previa concertazione tra i coniugi, in capo al solo genitore affidatario;

d) il padre è obbligato, per quanto attiene alle spese mediche non coperte dal S.S.N.,a rifonderle integralmente all'opposta (quelle coperte dal S.S.N. rientrano nel mentenimento ordinario); peraltro non rileva l'esistenza di una polizza assicurativa, che essendo stata pagata esclusivamente dalla ex moglie, senza alcuna contribuzione da parte del marito, non può tradursi in un beneficio a favore di quest'ultimo, tale da dispensarlo da ogni obbligo che invece era stato posto dal giudice del divorzio a suo carico esclusivo;

e) è da escludersi invece la spesa di € 1.344 relativa ad un corso di lingua inglese effettuato presso l'istituto privato: non trattandosi di una spesa scolastica, il corso privato frequentato al di fuori dell'istituto scolastico di appartenenza si inscrive nel novero delle spese straordinarie di altra natura (trattasi invero di spese c.d. "parascolastiche")

f) queste ultime, non essendo state regolate nel divorzio, devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento ordinario e che quindi la madre avrebbe dovuto richiedere un esplicito assenso dell'ex marito sia sulla scelta che sulla suddivisione ovvero sull'assunzione integrale da parte di costui del relativo esborso.

Testo della sentenza n. 13182

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