Obbligo di salvataggio dell'assicurato ex art. 1914 cod. civ.

Avv. Giovanni Stefano Messuri.
Obbligo di salvataggio dell'assicurato ex art. 1914 cod. civ.

Una rilevante decisione della Cassazione: Cass. civ., sez. III,23 aprile 2025, n. 10725 (ordinanza).

Giovedi 8 Maggio 2025

La Corte di Cassazione interviene per chiarire l’ambito e l’applicazione dell’obbligo di salvataggio imposto all’assicurato ai sensi dell’art. 1914 c.c.

Il fatto. Un medico anestesista è stato condannato al risarcimento di una ingente somma per aver causato un grave danno a un neonato durante un intervento chirurgico.

Nel giudizio di merito, il medico si era difeso sostenendo d’aver dissentito dalla prosecuzione dell’intervento, ma tale dissenso non era stato correttamente annotato nella cartella clinica. La cartella, dotata di fede privilegiata, avrebbe dovuto essere contestata con querela di falso, che tuttavia non era stata presentata in alcuno dei due gradi di giudizio.

A seguito della condanna, l’assicurato ha agito contro la sua compagnia assicuratrice per ottenere la manleva contrattualmente prevista.

La posizione dell’assicuratore. L’assicurazione ha contestato l’operatività della polizza, invocando la violazione dell’obbligo di salvataggio da parte dell’assicurato per non aver quest’ultimo correttamente gestito la difesa, in particolare per la mancata proposizione della querela di falso, che, se avviata correttamente, avrebbe evitato la condanna.

Le decisioni di merito. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano avevano respinto le richieste dell’assicuratore, ritenendo che gli errori nella difesa tecnica non avessero inciso sul danno già subito, poiché il “danno” – a cui si riferisce il dettato dell’art. 1914 c.c. - è da intendersi quale evento dannoso cagionato dall’assicurato al terzo, e si era (già) concretizzato con l’intervento chirurgico. Le strategie difensive, successive al verificarsi del danno, non si inseriscono nel rapporto causale del danno al terzo e, conseguentemente, non rilevano ai sensi dell’art. 1914 c.c., non potendo essere considerate quali fatti giustificativi della perdita, né integrale né parziale, del diritto all’indennizzo.

La correzione della Suprema Corte. La Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso dell’assicuratore: secondo i giudici di legittimità, il danneggiante-assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o ridurre il danno anche nelle fasi successive del processo, estendendo quindi l’ambito applicativo dell’art. 1914 c.c. alle condotte relative al giudizio tra danneggiato e danneggiante.

Le conseguenze pratiche. Il mancato esercizio diligente di rimedi processuali può giustificare la perdita del diritto all’indennizzo. L’«obbligo di salvataggio» si estende alla fase giudiziale, imponendo all’assicurato di utilizzare tutti gli strumenti processuali utili a mitigare il danno e legittimando l’assicuratore a negare la copertura in caso di inerzia difensiva.

Il principio di diritto. «L’obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c. incombe sul danneggiante assicurato per la responsabilità civile anche nella conduzione della controversia promossa nei suoi confronti dal danneggiato (volta proprio a determinare l’an e il quantum del pregiudizio da risarcire) e l’adempimento del dovere di compiere quanto è possibile per evitare o diminuire il danno dev’essere esaminato in base al canone della diligenza del buon padre di famiglia in relazione alla difesa svolta rispetto alla pretesa risarcitoria, anche se l’attività di salvataggio non ha sortito buon esito» nserisci qui il testo dell'articolo

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10725 2025

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