Responsabilità medica e principio dell'affidamento

Responsabilità medica e principio dell'affidamento

La Quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3745 del 21 gennaio 2020 si è pronunciata in tema di responsabilità medica, chiarendo che nel caso in cui la posizione di garanzia sia coperta da più persone in base a turnazione, non è consentita l'attribuzione generica della responsabilità su tutti i soggetti indistintamente.

Lunedi 3 Febbraio 2020

Il caso: La Corte d'appello di Roma riformava la sentenza con la quale il Tribunale capitolino, aveva assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" M.C. e S.C. dal reato loro ascritto (omicidio colposo in danno di M.P.): ai due sunnominati si contestava il reato di omicidio colposo nelle loro rispettive qualità di medico del pronto soccorso dell'ospedale X (la M.C.) e di medico in servizio presso la divisione di Chirurgia generale dello stesso nosocomio (il S.C.). Questi i fatti:

a) M.P. mentre si trovava in ufficio veniva colto da violenti dolori addominali; presso il Pronto soccorso, ove era in servizio la d.ssa M.C. venivano eseguiti esami finalizzati all'effettuazione di diagnosi differenziali (TAC torace ipotizzando embolia polmonare; eco-addome, eco-reni per escludere un calcolo, rx addome ipotizzando una perforazione di viscere o una diverticolite) all'esito dei quali veniva formulata una diagnosi di diverticolite acuta;

b) successivamente, il paziente veniva trasferito presso il reparto di Chirurgia generale (ove era in servizio il C.) e qui le sue condizioni si aggravavano: veniva corretta la diagnosi in quella di aneurisma dell'aorta addominale con rottura e shock franco dovuto al sanguinamento; seguiva l'intervento chirurgico ormai tardivo, tant'é che poco dopo interveniva l'exitus del paziente.

Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati ricorrono in Cassazione; in particolare il dott. S.C., tra le varie doglianze, lamenta la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in riferimento al ruolo da lui rivestito nella vicenda e al principio di affidamento: si duole l'esponente che:

  • le condotte censurate dai periti nominati in appello attengono essenzialmente alle attività sanitarie d'emergenza-urgenza, ossia a quelle di pronto soccorso, protrattesi per circa 8 ore; mentre l'attività svolta dopo il ricovero del paziente in Chirurgia - ove era in servizio il ricorrente S.C. - viene completamente ignorata, a nulla rilevando il fatto che lo stesso medico si trovasse presso il Pronto soccorso in orario antecedente, per motivi peraltro occasionali;

  • in definitiva, presso il Pronto soccorso era stato già effettuato un percorso diagnostico differenziale e si era già formulata la diagnosi di diverticolite, di tal che il dott. S.C. aveva legittimamente fatto affidamento su tale valutazione diagnostica, tanto più che gli elementi ricavabili dalla cartella clinica e dagli esami eseguiti sul paziente non consentivano di sospettare la presenza dell'aneurisma;

  • tuttavia, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata non vi é alcuna distinzione circa il ruolo ricoperto nella vicenda dal medico di pronto soccorso e dal dott. S.C. e il fatto che egli, nella sua posizione e nel momento in cui ebbe in cura il paziente, si era affidato agli elementi valutativi e alle risultanze obiettive provenienti dal Pronto soccorso;

  • perciò la Corte di merito ha violato il c.d. principio di affidamento, in base al quale ciascun sanitario risponde solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza e perizia che gli sono affidati, senza essere gravato dal defatigante obbligo di sorvegliare il comportamento dei colleghi. 3.3.

    Per la Suprema Corte la doglianza è fondata:

    a) deve ravvisarsi la carenza motivazionale della sentenza impugnata, ossia sul piano dell'indistinta valutazione delle posizioni dei due imputati, accomunate in un medesimo giudizio di responsabilità, sebbene gli stessi si trovassero a succedersi - oltretutto con compiti e responsabilità di tipo diverso - nella gestione del paziente e si trovassero, nel tempo, ad affrontare le diverse fasi dell'evoluzione delle sue condizioni;

    b) sul punto va richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, in base al quale, “in tema di successione di posizioni di garanzia, quando l'obbligo di impedire l'evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate ad intervenire in tempi diversi, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti”.

    Esito: Annullamento sentenza con rinvio

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