Interessante è la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, n. 2399/2019, nel punto ove offre la definizione di “somme pagate per le prestazioni professionali”.
La vicenda nasce da una azione promossa dall’attore, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad una accertata responsabilità dell’odontoiatra, per le errate prestazioni professionali. In giudizio, la Compagnia assicuratrice del sanitario eccepiva l’inoperatività della polizza, limitatamente ad alcune voi di danno.
In particolare, escludeva la copertura assicurativa per le somme pagate dal cliente danneggiato per prestazioni professionali. Ad esempio, il compenso del professionista, che ha rimediato al danno causato dall’assicurato.
La Corte ha ritenuto che tale voce di danno è qualificabile come danno patrimoniale per le ulteriori prestazioni dentistiche, resesi necessarie per liquidare imperfezioni ed errori, addebitabili all’assicurato.
Infine, la Corte, sulle spese di lite, dispone la condanna del convenuto assicurato, rimasto contumacia in grado di appello, al pagamento delle spese processuali sostenute dall’attore, per il I° e II° grado. In mancanza di una espressa domanda dell’assicurato nel giudizio di appello di essere manlevato e tenuto indenne dalla propria Compagnia di assicurazione, la Corte, in ottemperanza all’art. 112 cpc, ha condannato il solo convenuto contumace, al pagamento delle spese processuali.