La corresponsione una tantum ammessa solo in sede di divorzio

La corresponsione una tantum ammessa solo in sede di divorzio

Se il marito in sede di accordi di separazione versa alla moglie in difficoltà una somma ingente, può essere escluso l'assegno in sede di divorzio?

Venerdi 11 Ottobre 2019

Sulla questione si è pronunciata la Core di Cassazione nell'ordinanza n. 22401/2019.

Il caso: Il tribunale, nell'ambito di un procedimento per divorzio, ritenuta la esaustivita' degli accordi assunti in sede di separazione consensuale - consistenti nel versamento di 200 milioni di lire in favore dell'ex moglie - escludeva, unitamente alla percezione della pensione d'invalidita', lo stato di bisogno della medesima, alla quale non veniva riconosciuto l'assegno divorzile.

La Cote d'Appello, al contrario, riteneva che:

  • tali accordi, per la parte in cui escludevano per il futuro di poter richiedere emolumenti in sede di divorzio, dovevano ritenersi nulli per illiceita' della causa;

  • la corresponsione di una tantum poteva avvenire soltanto in sede di giudizio di divorzio;

  • nel caso in esame, applicando il criterio assistenziale cosi' come declinato nella pronuncia n. 11504 del 2017, riconosceva alla ex moglie un assegno pari a 200 Euro mensili in quanto la stessa era risultata priva di autosufficienza economica, inidonea al lavoro e affetta da serie psicopatologie oltre che priva di una stabile abitazione; la pensione peraltro risultava di ammontare esiguo.

    L'ex marito ricorre in Cassazione, deducendo la la violazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, per avere la Corte d'Appello non considerato che le somme gia' corrisposte, unite alla pensione d'invalidita', portavano ad escludere la situazione di non autosufficienza economica.

    Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione, in quanto mira a contestare la valutazione svolta in fatto sulla condizione di non autosufficienza economica della controricorrente, valutazione che è esclusa in sede di legittimità.

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 6|Civile|Ordinanza||6 settembre 2019 n. 22401

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