Corte di Cassazione Sezione 6 Civile Ordinanza 6 settembre 2019 n. 22401

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Venerdi 11 Ottobre 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27006-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1497/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha posto a carico di (OMISSIS), ex coniuge divorziato di (OMISSIS), la somma di 200 Euro mensili a titolo di assegno divorzile.

A sostegno della decisione ha rilevato che il tribunale, ritenuta la esaustivita' degli accordi assunti in sede di separazione consensuale - consistenti nel versamento di 200 milioni di lire alla (OMISSIS) - aveva tenuto in considerazione tali accordi al fine di escludere, unitamente alla percezione della pensione d'invalidita', lo stato di bisogno della ricorrente.

Il giudice di secondo grado, al contrario, ha ritenuto, che tali accordi, per la parte in cui escludevano per il futuro di poter richiedere emolumenti in sede di divorzio, dovevano ritenersi nulli per illiceita' della causa e che la corresponsione di una tantum puo' avvenire soltanto in sede di giudizio di divorzio. Nella specie, applicando il criterio assistenziale cosi' come declinato nella pronuncia n. 11504 del 2017, doveva riconoscersi alla (OMISSIS) un assegno pari a 200 Euro mensili in quanto la stessa e' risultata priva di autosufficienza economica, inidonea al lavoro e affetta da serie psicopatologie oltre che priva di una stabile abitazione. La pensione infine e' risultata di ammontare esiguo. ...

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