Omesso nel precetto l'avvertimento dell'art. 480, 2 comma c.p.c.: conseguenze

Omesso nel precetto l'avvertimento dell'art. 480, 2 comma c.p.c.: conseguenze
Venerdi 11 Ottobre 2019

Com’è noto ai sensi del secondo comma dell’articolo 480 c.p.c., modificato con il d.l. 83/2015, entrato in vigore il 27/06/2015, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, il “precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.

Dopo l’entrata in vigore della suddetta disposizione ci si è posti il problema circa le conseguenze derivanti dall’omessa indicazione nell’atto di precetto dell’avvertimento. Secondo alcuni il precetto è nullo, mentre secondo altri si tratterebbe di una semplice irregolarità.

Tesi quest’ultima prevalente nella giurisprudenza di merito. Allo stato non risultano sul punto interventi da parte della Corte di Cassazione.

Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Bianca Ferramosca, con la sentenza n. 16698/2019, pubblicata il 26 agosto 2019, che ha aderito alla tesi della semplice irregolarità.

IL CASO: Nella vicenda esaminata, una società proponeva opposizione avverso un atto di precetto ad essa notificato da un Banca per il pagamento di un’ingente somma di denaro in virtù di un mutuo ipotecari da questa concesso alla debitrice. Con l’opposizione, quest’ultima eccepiva, fra l’altro, la nullità del precetto non avendo la banca indicato nel precetto l’avvertimento di cui al secondo comma dell’articolo 480 c.p.c.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, il Tribunale capitolino pur ritenendo il motivo di opposizione ammissibile in quanto proposto tempestivamente nei venti giorni dalla notifica del precetto, lo ha dichiarato infondato e nel rigettarlo ha osservato che a prescindere della dubbia riferibilità dell’avviso di cui al secondo comma dell’articolo 480 c.p.c. alla intimata, quest’ultimo “non prevede alcuna sanzione per il caso di omesso avvertimento circa la possibilità per il debitore di accedere alle modalità alternative di soluzione della crisi, che, peraltro, non può ritenersi incidere in alcun modo sugli effetti e sulla funzione del precetto quale atto prodromico all’inizio della esecuzione forzata e potrebbe, al più, farsi valere nella esecuzione iniziata senza il prescritto avvertimento”.

Allegato:

Tribunale Roma sentenza n.16698 del 26 agosto 2019

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