Violazione degli obblighi familiari e l'adempimento parziale dell'obbligo di mantenimento

Violazione degli obblighi familiari e l'adempimento parziale dell'obbligo di mantenimento

L'adempimento parziale dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le somme versate non consentono ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze e bisogni essenziali .

Lunedi 5 Maggio 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15264/2025.

Il caso: Tribunale condannava l'imputato Caio per il reato di cui all'art. 570, commi 1 e 2, cod. pen. commesso in danno del figlio sino al 13 marzo 2017 e della figlia sino al 7 novembre 2019, riconosciute le attenuanti generiche e concessi i doppi benefici, contestualmente dichiarando non doversi procedere per il periodo successivo al raggiungimento della maggiore età dei figli per mancanza di querela; la sentenza di primo grado veniva confermata in appello,

Il difensore di Caio ricorre in Cassazione, evidenziando che:

l'inadempimento parziale, dovuto ad un periodo di difficoltà economica del ricorrente, è stato involontario ed egli con l'aiuto della propria famiglia ha cercato di onorare l'obbligo di provvedere alle necessità dei figli minori, partecipando alla loro vita e non facendo mancare loro i mezzi di sussistenza né si può far discendere dall'inesatto o parziale adempimento la configurabilità del reato a differenza di quanto affermato in sentenza, senza verificare l'effettivo stato di bisogno dei minori.

  • Per la Suprema Corte il ricorso è infondato: sul punto rileva che:

    a) la censura è del tutto infondata alla luce della congrua e coerente motivazione resa dai giudici di merito, che hanno valorizzato il mancato e, comunque, saltuario ed insufficiente adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli minori (per essere stata sporadica la contribuzione dal 2011 al 2013, mancata del tutto dal 2015 sino al raggiungimento della maggiore età dei figli), non giustificato né scriminato dalle dedotte, ma non provate, difficoltà economiche del ricorrente;

    b) l'adempimento parziale dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento integra il reato contestato quando le somme versate non consentono ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze e bisogni essenziali: i giudici di merito hanno ritenuto sussistente lo stato di bisogno alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, che ha ammesso di aver avuto grosse difficoltà a sostenere da sola le spese per i figli al punto da dover ricorrere alle vie legali e avviare una procedura esecutiva nei confronti del ricorrente, che ha addotto, ma non provato l'impossibilità assoluta di adempiere;

    c) è stata, altresì, correttamente esclusa la rilevanza, ai fini del prospettato adempimento dell'obbligazione gravante sul ricorrente, della temporanea permanenza dei figli presso l'abitazione paterna al pari dell'accordo transattivo raggiunto con la parte civile, sia perché documentato da assegni privi di data, che non risultavano incassati, sia, soprattutto, perché aventi ad oggetto solo una minima frazione dell'importo dovuto già maturato per il periodo pregresso;

    d) la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, purché l'omesso adempimento abbia avuto carattere sporadico e di mera occasionalità, dovendo, al contrario, escludersene l'applicazione in caso di reiterate omissioni, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione

Allegato:

Cassazione penale sentenza 15264 2025

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