Violazione degli obblighi familiari e sospensione condizionale della pena.

A cura della Redazione.
Violazione degli obblighi familiari e sospensione condizionale della pena.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16788 del 3 maggio 2021, nell'ambito di un processo per violazione degli obblighi familiari, chiarisce i presupposti in presenza dei quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Giovedi 6 Maggio 2021

Il caso: Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, riconosceva le circostanze attenuanti generiche e per l'effetto rideterminava la pena inflitta a Tizio nella misura di mesi sei di reclusione, con la conferma delle statuizioni civili, in relazione al reato di cui agli artt. 81, cod. pen., 3I. 8 febbraio 2006, n.54, 12-sexies I. 1 dicembre 1970, n. 898 e 570 cod. pen., per aver violato gli obblighi di natura economica stabiliti dal Giudice civile in sede di separazione dei coniugi, omettendo di corrispondere quanto previsto per i figli, con condotta perdurante.

Inoltre la Corte distrettuale confermava la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi nascenti dal verbale di omologazione dell'accordo di separazione.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione di legge in relazione all'art.165 cod. pen. che non consente di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di obbligazioni diverse da quelle previste tassativamente dalla norma e tra cui non vi possono, pertanto, rientrare le obbligazioni nascenti dal verbale di omologa dell'accordo di separazione, che attengono anche ad aspetti privi di rilevanza patrimoniale e non si riducono ai soli obblighi di trasferimento dell'immobile o al pagamento degli assegni di mantenimento.

Per la Corte il motivo è fondato: sul punto ribadisce che:

a) la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena da parte del giudice penale è consentita solo con riferimento all'adempimento degli specifici obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.;

b) il principio di legalità e di tassatività della pena escludono, infatti, che la sospensione condizionale della pena possa essere sottoposta a obblighi diversi da quelli indicati dalla predetta norma penale;

c) l'art. 165 cod. pen. prevede che la concessione di detto beneficio può essere subordinata:

- all'adempimento degli obblighi di restituzione o di pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnate sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno,

- salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

- ulteriori obblighi sono stati introdotti, con riferimento a determinate categorie di reati, tassativamente elencate nei nuovi commi dell'art. 165 cod. pen. inseriti dalla legge 27 maggio 2015, n.69 in tema di reati contro la pubblica amministrazione, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 in tema di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, e, più recentemente, dalla legge 26 aprile 2019,n. 36 per il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen.;

- peraltro - ricorda la Corte - la condizione del risarcimento del danno o dell'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, cui può essere subordinata la sospensione della pena, non può mai avere contenuto generico o indeterminato, incombendo sul giudice l'obbligo di provvedere a quantificare l'entità dell'importo dovuto alla persona offesa e specificare quale somma il condannato è tenuto a pagare per liberarsi del vincolo dell'adempimento.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.16788 2021

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