Agente postale si dimentica di sottoscrivere l'avviso di ricevimento: conseguenze.

Agente postale si dimentica di sottoscrivere l'avviso di ricevimento: conseguenze.

E’ inesistente e non nulla la notifica di un atto eseguita a mezzo posta senza che l’agente postale abbia sottoscritto il relativo avviso di ricevimento.

La ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17373/2020, pubblicata il 19 agosto 2020.

Mercoledi 26 Agosto 2020

IL CASO: la vicenda origina dal ricorso promosso da un contribuente avverso l’avviso di intimazione e della cartella di pagamento presupposta notificatole dall’agenzia della riscossione a mezzo del servizio postale per presunti debiti tributari per IRPEF, IRAP ed IVA. Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre in sede di appello promosso dal contribuente la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

I giudici di secondo grado ritenevano la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta inesistente per non essere stata identificata nell’avviso di ricevimento la persona che aveva ricevuto l’atto e per non essere stato il suddetto avviso sottoscritto dall’agente postale. Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, l’agente della riscossione interponeva ricorso per cassazione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso infondato e nel rigettarlo ha osservato che nelle notifiche eseguite a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita.

Pertanto, secondo gli Ermellini, nel caso in cui nell’avviso di ricevimento del piego raccomandato manchi la sottoscrizione dell'agente postale la notifica è inesistente e non soltanto nulla, in quanto la sottoscrizione è l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146).

In questi casi, hanno concluso i giudici della Suprema Corte, non si applica il principio affermato dalla Sezioni Unite (Cass. S.U. 20/07/2016, n. 14916), secondo il quale “l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.”

Infatti, nel caso esaminato, hanno concluso, non essendo stato l’avviso di ricevimento della notifica della cartella di pagamento sottoscritto dall’agente postale non si può attribuire la paternità dell’atto ad un "soggetto qualificato" e, quindi, a ritenere il vizio una mera nullità.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.17373 2020

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.04 secondi