Con l’ordinanza 10356/2024, pubblicata il 17 aprile 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di notifica degli atti e degli avvisi tributari impositivi nel caso di irreperibilità relativa o assoluta del destinatario.
Venerdi 26 Aprile 2024 |
IL CASO: Un contribuente al quale veniva notificato una intimazione di pagamento sulla scorta di una cartella esattoriale per dazi doganali proponeva ricorso contro quest’ultima deducendo la sua mancata notifica.
Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Di diverso avviso la Commissione Tributaria Regionale la quale, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate – Riscossione.
I giudici tributari di secondo grado evidenziavano che:
l’amministrazione finanziaria aveva prodotto la relata di notificazione della cartella di pagamento, regolarmente notificata dall'Agente della riscossione con modalità diretta;
le contestazioni sollevate dal contribuente erano inammissibili in quanto dovevano essere formulate attraverso la querela di falso;
tutte le eccezioni dallo stesso formulate erano tardive in quanto dovevano proporsi attraverso l’impugnazione della cartella nei termini di legge.
Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal contribuente, il quale, con uno dei due motivi del gravame, deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c, non avendo la Commissione Tributaria Regionale ritenuto la nullità della notifica della cartella di pagamento che era stata eseguita con le forme della irreperibilità relativa del destinatario, in ragione del mancato inoltro, a seguito del deposito del plico nella casa comunale, della raccomandata informativa.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui:
la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’ articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto (c.d. irreperibilità relativa);
la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita, invece, ai sensi dell’art. 60 lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui l’agente notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta).
Nel caso di cd. irreperibilità relativa, hanno continuato gli Ermellini, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.
Nel caso di cd. irreperibilità assoluta, ai fini del perfezionamento della notifica oltre al deposito dell'atto nella casa comunale è necessaria l'affissione dell'avviso nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.
Dall’esame della documentazione depositata era emerso che la notifica della cartella di pagamento era stata eseguita dall’Agente della Riscossione a mezzo del notificatore nelle forme dell’art. 140 c.p.c. con il deposito nella casa comunale e il successivo invio della raccomandata con ricevuta di ritorno che era stata restituita al mittente per compiuta giacenza, con conseguente legittimità del procedimento notificatorio.