Il ritardo nell'attivazione della linea telefonica obbliga la compagnia telefonica a risarcire il danno da perdita di chance per perdita di clientela.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10885 del 23 aprile 2024.
Venerdi 26 Aprile 2024 |
Il caso: La società Delta conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace la società Alfa Telecomunicazioni SpA per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subìti in conseguenza della mancata attivazione di un contratto telefonico e della conseguente interruzione della linea telefonica perdurata dal mese di settembre 2011 al febbraio 2012.
La società attrice deduceva che:
- la soc. Alfa aveva provveduto a far migrare la linea della società dal precedente gestore senza verificare previamente la fattibilità tecnica ed operativa del servizio proposto, e senza avvedersi pertanto che il servizio prevedeva l’installazione di un centralino incompatibile con quello in uso alla società;
- la soc. Delta, quindi, non potendo rientrare con il precedente gestore e non potendo attivare la nuova linea, restava senza linea e senza collegamento internet; provvedendo quindi a stipulare un nuovo abbonamento con un terzo gestore, la società perdeva il proprio numero telefonico atteso che la migrazione del numero di cui la soc. Alfa si era fatta garante non era più possibile.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda dichiarando la responsabilità esclusiva di Alfa nella causazione dei danni e condannandola a risarcire la somma di € 4.000,00 oltre interessi e spese
A seguito di appello della soc. Alfa, il Tribunale, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda della società attrice, sull'assunto che l’attrice in primo grado non aveva allegato l’esistenza di una lesione cioè della riduzione del bene della vita e la sua riconducibilità, in termini di nesso causale, al fatto della convenuta danneggiante e che pertanto non poteva darsi corso ad una liquidazione equitativa del danno.
La soc. Delta ricorre in Cassazione, evidenziando che l’interruzione della linea telefonica e del collegamento internet per circa cinque mesi, unitamente alla perdita del numero di telefono, sono stati per essa fonte di perdite economiche, derivanti dalla perdita della possibilità di sviluppi commerciali propri di un’azienda di trasporti a causa della perdita della possibilità di essere contattati da nuova clientela, danno invero suscettibile di essere determinato in via equitativa.
Per la Cassazione il ricorso è fondato:
a) in tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo;
b) trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione “in via equitativa” non essendo al riguardo necessario dimostrare l’avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza; tale diritto ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale;
c) peraltro la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.