Nell'ordinanza n. 76 del 4 gennaio 2022 la Corte di Cassazione decide in merito alla sussistenza o meno del diritto del libero professionista ad ottenere il risarcimento del danno dalla compagnia telefonica per essere rimasto senza telefono fisso per diversi mesi.
Venerdi 14 Gennaio 2022 |
Il caso: L'ing Tizio chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Spoleto un provvedimento cautelare ai fini dell'attivazione del trasferimento della linea telefonica tra le operatrici di telefonia Alfa Spa e Beta Spa.
La successiva domanda di risarcimento danni, proposta dallo stesso professionista, veniva rigettata per mancanza di idonea allegazione, sia dal Tribunale di Spoleto, quale giudice del merito dopo il procedimento cautelare, che dalla Corte di Appello di Perugia.
Il professionista ricorre in Cassazione, censurando, in particolare, la sentenza impugnata per non aver disposto la liquidazione equitativa del danno.
Per la Suprema Corte il motivo è inammissibile:
a) esso, sotto le spoglie della violazione della norma, cerca di confutare il giudizio di fatto del giudice di merito che ha escluso sussistessero circostanze su cui basare la liquidazione del danno;
b) la Corte di Appello di Perugia ha, invero, affermato che alla liquidazione equitativa non poteva farsi luogo, per carenza delle allegazioni dello stesso ricorrente, non essendo a detto fine sufficiente quella che la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un'utenza telefonica fissa comportasse necessariamente un danno all'attività libero professionale, quale ingegnere, del ricorrente, a fronte del notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili.