Ricorso per cassazione notificato con pec e deposito in cancelleria senza l'attestazione di conformita’: conseguenze

Ricorso per cassazione notificato con pec e deposito in cancelleria senza l'attestazione di conformita’: conseguenze

Con l’ordinanza n. 597/2022, pubblicata l’11 gennaio 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alle conseguenze derivanti dal deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo pec privo e depositato senza l’attestazione di conformità.

Lunedi 17 Gennaio 2022

IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Cassazione trae origine da un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato da una società di gestione del servizio idrico, la quale conveniva in giudizio una ditta individuale chiedendo al Tribunale di condannare quest’ultima al pagamento di un’ingente somma di denaro per fatture insolute inevase avente ad oggetto la fornitura di servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

Costituendosi in giudizio la convenuta deduceva il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, eccezione che veniva accolta.

Pertanto la società proponeva ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.

Il ricorso veniva notificato a mezzo pec e depositato in Cancelleria senza l'attestazione di conformità. L’intimata non si costituiva, nè la ricorrente depositava l’attestazione di conformità nel corso dell’udienza svoltasi in camera di consiglio.

LA DECISIONE: La Cassazione, preso atto che la parte intimata non si era costituita, ha dichiarato il ricorso improcedibile osservando che il deposito sensi dell’art. 369 c.p.c. della copia analogica del ricorso in cancelleria nel termine di venti giorni dall’ultima notifica privo dell’attestazione di conformità del difensore o con una attestazione senza la sottoscrizione autografa:

1. non ne comporta l'improcedibilità tutte le volte in cui il controricorrente, anche costituendosi tardivamente, depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia all'originale notificatogli;

2. nel caso in cui, invece, il destinatario della notifica del ricorso nativo digitale eseguita a mezzo PEC non si costituisca o costituendosi disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, al fine di evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.597 2022

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