La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 42119/2021 chiarisce quando e con quali modalità può essere proposta, nei confronti del creditore procedente, la domanda di risarcimento danni per incauta esecuzione.
Lunedi 17 Gennaio 2022 |
Il caso: Tizio conveniva avanti al tribunale la società Delta chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di quanto segue:
- la societa' convenuta era creditrice del proprio figlio, Caio;
- la suddetta societa', munita di titolo esecutivo, a dicembre del 2011 aveva pignorato la motobarca di proprieta' dell'attore, ed erroneamente ritenuta dalla societa' creditrice di proprieta' del figlio di questi;
- Tizio quindi aveva proposto opposizione all'esecuzione, a seguito della quale in data 31 maggio 2012 la societa' convenuta rinunciava alla procedura, e di conseguenza il giudice dell'esecuzione dichiarava estinto il processo;
- il pignoramento della suddetta motobarca aveva causato danni all'attore, quantificati nella complessiva somma di Euro 248.760.
Il Tribunale rigettava la domanda, decisione, questa, che veniva confermata dalla Corte d'Appello, sul rlievo che non era stata fornita prova: a) nè che i danni presentati dalla barca fossero conseguenza dell'inattivita' causata da pignoramento; b) nè del lucro cessante, non avendo l'appellante prodotto alcuna dichiarazione fiscale relativa agli anni precedenti ai fatti, dalla quale desumere il nesso di causa tra indisponibilita' dell'imbarcazione e contrazione del reddito.
Tizio ricorre in Cassazione, che, senza entrare nel merito della controversia, cassa la sentenza impugnata senza rinvio per avere deciso su una domanda che non poteva essere proposta: cio' alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 25478 del 21.9.2021; in particolare:
a) Tizio ha introdotto un giudizio autonomo per ottenere il risarcimento dei danni in tesi causati da una procedura esecutiva illegittima, iniziata senza la normale prudenza; ha proposto, quindi, in via autonoma la domanda prevista dall'articolo 96 c.p.c., comma 2;
b) le Sezioni Unite, componendo i precedenti contrasti, hanno escluso che la domanda di cui all'articolo 96 c.p.c., comma 2, possa essere proposta in un giudizio autonomo, ed hanno per contro stabilito che essa debba essere proposta davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione, salvo che cio' sia impossibile per ragioni di diritto o di fatto;
c) la possibilita' per il danneggiato di introdurre un giudizio autonomo, inteso a ottenere il risarcimento del danno da esecuzione illegittima, non e' frutto di una libera scelta della parte, bensi' dell'impossibilita' di percorrere le strade in precedenza delineate: essa quindi sara' consentita solo - ad es. - nel caso in cui al momento in cui il danno si e' manifestato, il giudice abbia gia' chiuso il giudizio che si assume incautamente iniziato;
d) nel caso di specie, applicando i principi suddetti, deve rilevarsi che nessun ostacolo di diritto o di fatto impediva al danneggiato di formulare la propria domanda risarcitoria dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione.