Notifica per posta e firma del destinatario illeggibile: conseguenze

Notifica per posta e firma del destinatario illeggibile: conseguenze
Lunedi 6 Aprile 2020

Con l’ordinanza n. 7495/2020, pubblicata il 25 marzo 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno della notifica di un atto eseguita a mezzo del servizio postale all’indirizzo del destinatario nel caso in cui la firma apposta sull’avviso di ricevimento nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” sia illeggibile e non risulti che il plico sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal soggetto destinatario, tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2 della legge n. 890 del 1982, (persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni).

Inoltre, in mancanza delle suddette persone il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

IL CASO: La vicenda trattata dai giudici di legittimità prende le mosse dal ricorso promosso da un contribuente avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia Delle Entrate relativo all’IRPEF, IVA ed IRAP.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre in sede di gravame proposto dall’Agenzia Delle Entrate e nella contumacia del contribuente, la sentenza di primo grado veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale la quale riteneva pienamente legittima l’azione accertativa dell’amministrazione finanziaria, fondata su studi di settore, non avendo il contribuente partecipato al contraddittorio ritualmente disposto.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, quest’ultimo interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, l’inesistenza o la nullità della notifica dell’appello dell’Agenzia delle Entrate eseguita a mezzo del servizio postale, in quanto il plico raccomandato non era stato ricevuto dal domiciliatario, ma da soggetto non conosciuto del quale l'ufficiale postale non aveva nemmeno indicato l'eventuale relazione con il domiciliatario.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione sulla scorta delle seguenti osservazioni:

1. l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, riveste natura di atto pubblico;

2. alla notifica a mezzo del servizio postale, essendo essa un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, è riconosciuta la stessa forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario. Pertanto ad essa è riconosciuta la fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;

3. nel caso in cui l’atto notificato a mezzo del servizio postale viene consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso;

4. nessuna rilevanza può assumere la circostanza che nell'avviso di ricevimento non risulta sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario. In questi casi, non si configura nessuna ipotesi di nullità prevista dall’art. 160 cod. proc. civ.;

Allegato:

Cassazione trib ordinanza n.7495/2020

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