L’epilogo (forse) della battaglia sul diritto di visita ai tempi del coronavirus.

Avv. Antonella Saccomani.
L’epilogo (forse) della battaglia sul diritto di visita ai tempi del coronavirus.
Sabato 4 Aprile 2020

Stiamo vivendo settimane difficili, surreali, giorni lunghi durante i quali siamo tutti costretti ad affrontare la paura, l’ansia, giorni in cui le tensioni si trasformano facilmente in scontri che appaiono ingestibili.

Non solo.

Nelle ultime settimane, i genitori separati si sono trovati davanti al loro peggiore incubo: non poter esercitare liberamente il proprio diritto di visita.

E così, mentre si avvicendavano le previsioni dei DPCM (prima quello dell’8 marzo e poi quello dello del 22 marzo 2020), c’era chi si sfidava a colpi di ricorsi urgenti per ottenere una conferma del poter continuare a frequentare i propri figli, magari residenti in altro Comune (o del poterlo vietare al genitore non collocatario).

Non può dirsi che vi fosse chiarezza sul punto.

Il DPCM dell’8 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, lettera a), consentiva gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la “residenza o il domicilio” e le “FAQ” diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedevano espressamente che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Nulla quaestio dunque, come aveva puntualmente osservato il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con provvedimento dell’11 marzo 2020: il diritto di visita non cede di fronte alle misure di contenimento.

E’ stata l’entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 che ha messo in crisi il diritto di frequentazione genitori – figli, prevendendo, all’art. 1, comma 1, lettera b) che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse”.

Se dunque gli unici spostamenti consentiti sono quelli caratterizzati da “assoluta urgenza”, vi possono davvero rientrare quelli per recarsi presso la casa del genitore collocatario? Il diritto di visita può davvero sopravvivere di fronte al diritto alla salute e a disposizioni straordinarie che incidono – legittimamente – su diritti fondamentali?

Nell’attesa che le “FAQ” venissero aggiornate, il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26 marzo 2020, ha accolto l’istanza presentata da un genitore collocatario volta a sospendere il diritto di visita dell’altro genitore, che abitava in diverso Comune.

Secondo il Tribunale di Bari, gli incontri dei minori con genitori dimoranti in Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzerebbero affatto le condizioni di sicurezza e prudenza imposte, da ultimo, con il DPCM del 22 marzo 2020, e più in generale dallo scopo delle misure introdotte, quello di una “rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori” e, pertanto, “il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone”.

Il provvedimento del Tribunale di Bari sembrava in effetti coerente con l’interpretazione letterale e sistematica della normativa introdotta, anche se, individuare in astratto quale sia il “best interest of the child” in una situazione caratterizzata da un tale straordinarietà, pare, almeno alla scrivente, una difficile impresa.

A mettere fine al dibattito è (finalmente) intervenuto, in data 1° aprile 2020, l’aggiornamento delle “FAQ” diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

La posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è chiara: il diritto di visita non si sospende, a nulla rilevando la circostanza di doversi spostare al di fuori del proprio Comune.

Il chiarimento si spinge oltre, intervenendo su un ulteriore aspetto fino ad oggi rimasto senza risposta, quello relativo a coloro i quali vivono situazioni di crisi familiare “di fatto”, che non dispongono di alcun provvedimento del giudice che abbia regolato le modalità di visita.

Anche in questo caso, se vi è accordo dei genitori, gli spostamenti sono senz’altro consentiti.

Rimane tuttavia una zona d’ombra, quella relativa a coloro i quali non sono ancora in possesso di un provvedimento del giudice, e che vivono un conflitto tale da non consentire la gestione consensuale delle modalità di vista, soprattutto nella situazione che stiamo vivendo.

Non ci si può che appellare al buon senso e al ruolo dell’avvocato, chiamato, oggi più che mai, a tutelare i diritti dei minori, che talvolta rischiano di trasformarsi in “cavalli di Troia” per ricatti e recriminazioni tra coppie separate.

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