Stalking e diritto di visita del genitore non collocatario.

A cura della Redazione.
Stalking e diritto di visita del genitore non collocatario.
Martedi 1 Dicembre 2020

La V Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10904/2020 si pronuncia in merito alla sussistenza del reato di stalking nel caso in cui un individuo ponga in essere atti vessatori e persecutori nei confronti della ex convivente, con la motivazione di vedere il figlio.

Il caso: La Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato G.A. per atti persecutori in danno di R.S..; il difensore dell'imputato propone ricorso in Cassazione, rilevando in particolare che:

1) vi era stato un equivoco di fondo, in quanto le condotte vessatorie del ricorrente erano dirette esclusivamente ad esercitare il proprio diritto, garantito anche dalla legislazione comunitaria, di avere rapporti affettivi e di frequentazione con il figlio minorenne, nato dalla relazione con la persona offesa;

2) a tutto concedere, sarebbe quindi ravvisabile la scriminante dell'avere agito nell'esercizio di un diritto o nelle adempimento di un dovere, inerenti alla condizione di genitore.

Per la Suprema Corte le “giustificazioni” addotte dal difensore dell'imputato sono prive di pregio, e sul punto osserva quanto segue:

a) non hanno alcuna rilevanza, e in tal senso si è correttamente espressa la Corte di merito, gli argomenti relativi ai rapporti padre-figlio, dato che le condotte vessatorie contestate nell'imputazione e ritenute provate nel giudizio di merito sono state dirette esclusivamente nei confronti della ex convivente, e madre del bambino, senza alcun nesso con la condizione di genitore dell'imputato e della parte offesa (in particolare, si è escluso che le chiamate telefoniche, le minacce ed i pedinamenti, per le modalità e la frequenza, fossero finalizzati ad incontrare o ad avere notizie del bambino);

b) le condotte vessatorie sono state ricostruite in base alle dichiarazioni della persona offesa, non costituita parte civile, ritenuta attendibile con giudizio in fatto adeguatamente motivato ed incensurabile in questa sede, oltre che di alcuni testimoni, parimenti ritenuti attendibili, e sono consistite in: incursioni in casa, danneggiamenti dell'autovettura della persona offesa e dei genitori, innumerevoli chiamate telefoniche a qualsiasi orario, minacce di morte, atti vandalici, quali la rottura delle serrature di casa o l'imbrattamento dei muri esterni dell'edificio, pedinamenti.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n. 10904 2020

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