La reciprocità delle condotte moleste non esclude lo stalking

A cura della Redazione.
La reciprocità delle condotte moleste non esclude lo stalking

La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 36576 del 10 novembre 2025 ha ammesso la sussistenza del reato di stalking anche nel caso di reciprocità degli atti molesti.

Mercoledi 12 Novembre 2025

Il caso: Il Tribunale del riesame di Torino, in accoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica di quella stessa città, riformava parzialmente l’ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari nei confronti di Tizio, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla p.o. con presìdi elettronici e divieto di comunicazione, siccome ritenuto gravemente indiziato del reato di atti persecutori in danno di una condòmina, disponendo nei suoi confronti anche l’obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria.

Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, lamentando l'inosservanza dell’art. 273 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione relativamente alla ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, assumendosene la contraddittorietà interna, laddove l’ordinanza impugnata, pur riconoscendo la natura conflittuale dei rapporti tra l’indagato e la p.o., in cui danno sarebbero stati compiuti gli atti persecutori, aveva, poi, ciononostante ritenuto sussistente a carico del ricorrente un solido quadro indiziario.

Per la Cassazione la censura è infondata; sul punto rileva che:

a) il Collegio non riscontra nel provvedimento impugnato alcuna incompatibilità logica tra alcuni passaggi argomentativi della decisione in esame: il Tribunale, del tutto logicamente, ha evidenziato la necessità di approfondimento istruttorio in merito alla reciprocità delle condotte moleste, nell’ambito di un quadro, già emerso, di significativo conflitto condominiale, ma, allo stato, ha ritenuto pienamente integrato, sulla base degli elementi rappresentati dalla persona offesa nella querela, un solido quadro indiziario a carico del ricorrente per i comportamenti già tenuti (rumori fortemente molesti anche in orari notturni, offese personali, dispetti molesti di varia natura) dall’indagato nei confronti della condòmina, fin dal 2019;

b) la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, piuttosto incombendo sul giudice, in tali ipotesi, un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita

Allegato:

Cassazione penale sentenza 36576 2025


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