Il caso ha origine da un'azione di recupero del credito esperita presso il Tribunale di Firenze. A seguito del protrarsi della morosità, il creditore otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del debitore, che notificava unitamente all'atto di precetto. Seguiva l' esecuzione
| Mercoledi 12 Novembre 2025 |
Atteso il decorso lineare dell'azione di recupero del credito e dell'esecuzione stessa, la questione di per sé non avrebbe presentato peculiarità degne di nota, se non per quanto concerne l'istituto della trascrizione. Nelle more del pignoramento, il debitore trasferiva infatti la proprietà del bene a terzi con successiva trascrizione al Pra.
Si apriva dunque il contraddittorio in merito all' opponibilità o meno della vendita al creditore, con conseguente disamina dell'istituto della trascrizione nel pubblico registro automobilistico e dell'art. 2914 c.c, che meritano quindi qualche cenno.
L'istituzione del Pra (pubblico registro automobilistico) è risalente nel tempo (Rdl 436/1927), ma - nonostante il susseguirsi di riforme – la normativa in merito non è stata oggetto negli anni di modifiche tali da mutarne le finalità, tra cui rendere conoscibili a terzi le vicende giuridiche inerenti i veicoli registrati e regolare, conseguentemente, i rapporti tra vari soggetti aventi e danti causa ovvero i proprietari del mezzo1. Cosicché la stessa giurisprudenza, anche di merito, è stata pressoché lineare nei suoi orientamenti, in particolare circa la funzione della trascrizione di atti inerenti autoveicoli e gli effetti nei rapporti tra le parti.
Ad oggi, all'interno del Codice Civile (ove il legislatore ha inteso uniformare la disciplina della pubblicità in ordine agli aspetti che accomunano navi, aerei, veicoli a motore; riservando invece a leggi speciali o al codice della navigazione, la regolamentazione di altre forme di pubblicità relative agli aspetti peculiari di ciascuna categoria di mezzo), la trascrizione dei beni mobili registrati è disciplinata nel Libro VI (“Della tutela dei diritti”) Titolo I (“Della trascrizione”) Capo III (“Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili”) Sezione I (“Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli”) dagli art. 2683,2684 e seguenti c.c.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 2683 n.3 e 2684 n.1 c.c, sono sottoposti a trascrizione, agli effetti di cui all'art. 2644 c.c, i contratti che trasferiscono la proprietà degli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'art. 2684 c.c richiama, infatti, in modo chiaro ed esplicito l'art. 2644 c.c (rubricato “Effetti della trascrizione”) concernente la trascrizione di atti inerenti beni immobili, estendendo dunque la disciplina anche ai beni mobili registrati, ovvero ai veicoli (natanti, motori e aerei). La trascrizione degli atti di disposizione (inter vivos a titolo derivativo) dei veicoli costituisce, infatti, un mezzo di pubblicità volto a rendere note le sorti dei beni registrati, ovvero i fatti e gli atti di cui sono oggetto e a dirimere potenziali conflitti tra più soggetti (pubblicità dichiarativa).
Pertanto, la mancata o tardiva trascrizione nel pubblico registro automobilistico (Pra) dell'atto di vendita, non comporterà l'invalidità dello stesso, ma solamente un rischio per il nuovo proprietario in caso di comportamento fraudolento del venditore, ovvero in caso di doppia alienazione a due soggetti diversi. L'atto di trasferimento occorso tra il venditore e il primo acquirente, che non ha ancora trascritto, sarà valido tra di essi ma non opponibile al secondo acquirente che, sebbene abbia acquistato il mezzo successivamente, ha trascritto prima.
Come ribadito già dalla stessa giurisprudenza (Cass. Civ. n. 5954/1996), la trascrizione al Pra costituisce lo strumento per risolvere conflitti tra più soggetti aventi causa da colui che ha alienato il veicolo, non determinando la trascrizione stessa un requisito di validità dell'atto di vendita. (In senso conforme Cass. Civ. Sez. I n. 21055/2006 ; Cass. Civ. Sez. III n. 22605/2009).
Il Codice Civile estende, quindi, la disciplina della trascrizione al pignoramento, anche al fine di tutelare i diritti e gli interessi di terzi e aventi causa, ivi compresi i creditori pignoranti e pubblicizzarne l'esecuzione.
Ai sensi dell'art. 2693 c.c secondo periodo, deve essere trascritto l'atto di pignoramento per gli effetti ex art. 2913,2914,2915 e 2916.
Come si evince dalla suddetta norma, gli art. 2913 e ss c.c tutelano le ragioni dei creditori verso il debitore, ovvero dalla sua condotta tesa a sottrarre i beni alla garanzia del credito o a limitarne la disponibilità.
Nel caso di specie, di cui all'attenzione del tribunale fiorentino, la norma a tutela del creditore era quindi l'art. 2914 c.c rubricato “Alienazioni anteriori al pignoramento” .
Ai sensi dell'art. 2914 n. 1 c.c, non producono effetti nei confronti del creditore pignorante - e degli intervenuti creditori - le alienazioni di beni mobili registrati (o immobili) occorse antecedentemente al pignoramento e trascritte successivamente a questo. Trova così piena applicazione la disciplina della trascrizione ex art. 2644 e 2684 c.c (che richiama il predetto articolo), ovvero il criterio di priorità temporale e pertanto tra acquirente e creditore prevarrà chi ha trascritto prima.
Come confermato, infatti, dalla stessa Suprema Corte (Cass Civ. Sent. n. 26692/2020, che esaminando un caso relativo a beni immobili, ben espone il criterio di cui all'art. 2914 n. 1 c.c relativo anche ai beni mobili registrati), l'art. 2914 n.1 c.c applica la stessa regola di cui all'art. 2644 c.c, risolvendo pertanto il conflitto tra acquirente del bene pignorato e creditore pignorante in base al principio prior in tempore, ovvero di priorità temporale della trascrizione.
Nel caso al vaglio del Tribunale di Firenze, quindi, il debitore si era affrettato a trasferire la proprietà del veicolo, ma l'atto veniva annotato nel Pra successivamente alla trascrizione del pignoramento stesso. Stante ciò, il creditore insisteva dunque per l'asporto e vendita del bene e il G.E, visto l'art. 2914 c.c, accoglieva l'istanza.
L'atto era dunque valido tra i contraenti, ma non efficace nei confronti del creditore procedente (inefficacia relativa), poiché quest'ultimo aveva trascritto per primo.
Come ben sintetizzato, infatti, anche dal Tribunale di Trapani (Sez.I sent. 877/2022) in caso di pignoramento di un bene mobile registrato, ai sensi dell'art. 2914 n. 1 cc non avranno effetto nei confronti del creditore pi gnorante le alienazioni del bene mobile non iscritte nel registro o iscritte successivamente al pignoramento stesso.
Pertanto, l' art. 2914 n. 1 c.c, regolamentando i rapporti tra creditore procedente, debitore/alienante e terzo acquirente, contribuisce a fare chiarezza in situazioni giuridiche altrimenti lacunose, in cui più soggetti - in mancanza di una norma ad hoc - si vedrebbero chiamati a far valere in modo incerto le proprie ragioni, su beni oggetto al contempo sia di vendita che di esecuzione.
La norma de qua, applicando il principio di priorità temporale ex art. 2644 c.c ovvero il criterio cronologico di trascrizione nei pubblici registri, soddisfa pertanto sia l'esigenza di chiarezza tra più soggetti in ordine ai propri diritti nel caso concreto, sia di certezza del regime di circolazione dei beni.
Note:
1 art. 6 I comma del R.d.l 436/1927
Bibliografia: consultazione testi, articoli e sentenze: codice civile e di procedura civile La Tribuna a cura di F. Bartolini 2025; altalex.com ; ratio legis e considerazioni generali sul trattamento delle alienazioni anteriori al pignoramento - brocardi.it; Relazione al Codice Civile – Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942 – brocardi.it; Corso di Diritto Civile P. Zatti con collaborazione di A. Fusaro Padova Cedam 2008; De Jure GFL; De JureGFL commentato codice civile D. Salari anche con F.Agnino; Istituzioni di diritto civile A. Trabucchi Padova Cedam 2008; Manuale di Diritto Civile P. Zatti con V. Colussi, M. Mantovani, R. Pucella, L. Bullo, B. Checchini, M. Farneti, U. Roma, A. Thiene, F. Viglione – Padova Cedam 2007; Nuovo Dizionario enciclopedico del diritto a cura di F. Del Giudice Ediz. giuridiche Simone 1998.