I dati del PRA hanno valore solo presuntivo ai fini della prova della proprieta' di un veicolo

I dati del PRA hanno valore solo presuntivo ai fini della prova della proprieta' di un veicolo

Con l’ordinanza n. 6385/2020, pubblicata il 6 marzo 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata su come può essere superata la presunzione di proprietà di un autoveicolo derivante dall’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

Giovedi 12 Marzo 2020

IL CASO: Nella vicenda esaminata, un automobilista conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace un altro automobilista e la sua assicurazione al fine di vederli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito di un incidente stradale verificatosi con l’automobile del convenuto.

Quest’ultimo non si costituiva, mentre la sua assicurazione nel costituirsi nel giudizio, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’attore, deducendo che quest’ultimo, al momento del verificarsi del sinistro, non era il proprietario del veicolo danneggiato, in quanto al Pubblico Registro Automobilistico l’intestatario risultava un altro soggetto.

Secondo l’attore, invece, il veicolo era stato da lui acquistato in una data anteriore a quella dell’annotazione al Pubblico Registro Automobilistico e al fine di fornire la prova di tale circostanza, nel corso del giudizio veniva acquisita la prova testimoniale del fratello.

Il Giudice di Pace accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dall’assicurazione e rigettava la domanda attorea e la sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale, quale Giudice di Appello.

Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale, l’originario attore, rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione la quale, dopo aver ricordato che per la stipula del contratto di compravendita di un bene mobile registrato, qual è un automobile, non è richiesta la prova scritta a pena di nullità, essendo essa richiesta solo ai fini della registrazione e che nel caso esaminato il ricorrente non aveva fornito la prova che il contratto di compravendita del veicolo era stato stipulato in una data anteriore rispetto a quella risultante dal Pubblico Registro Automobilistico, ha osservato che:

1. come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ai fini di individuare l’effettivo proprietario di un veicolo, i dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), hanno carattere meramente presuntivo che possono essere superati con ogni mezzo di prova e, quindi, anche attraverso la prova testimoniale;

2. l’effettiva titolarità del diritto di proprietà di un veicolo deve essere accertata applicando le regole civilistiche riguardanti la circolazione dei beni mobili, tra cui l’art. 1376 del codice civile secondo il quale per il contratto con effetti reali è sufficiente il mero consenso delle parti. Quindi il contratto di compravendita di un’automobile si perfeziona, al pari di qualsiasi bene mobile con il semplice consenso tra il venditore e l’acquirente;

3. l’eventuale forma scritta è richiesta per la trascrizione al PRA ai soli fini pubblicitari intesi a dirimere eventuali contrasti tra più aventi causa del medesimo venditore e ai fini dell’imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione del veicolo;

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.6385/2020

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