La P.A. deve vigilare che dai fondi privati non derivi una situazione di pericolo per gli utenti della strada.

A cura della Redazione.
La P.A. deve vigilare che dai fondi privati non derivi una situazione di pericolo per gli utenti della strada.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6651 del 9 marzo 2020 torna ad occuparsi dell'annosa questione della responsabilità della P.A. per cose in custodia e, nel caso particolare, per un sinistro causato dalla caduta sulla strada di un albero insistente su un fondo privato confinante.

Mercoledi 11 Marzo 2020

Il caso: La Corte d'appello di Firenze confermava la pronuncia del Tribunale di Pisa con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata da A.I. e F.T. nei confronti dell'ANAS in relazione dell'incidente stradale loro occorso sulla SS....

Iil sinistro si era verificato mediante la collisione dell'autovettura condotta dall'attore con un albero di grandi dimensioni che, caduto a causa di una tempesta di vento, aveva del tutto intercluso la carreggiata di transito, rendendo inevitabile lo scontro dal quale erano derivate lesioni personali ai ricorrenti e la distruzione del veicolo; l'ente convenuto aveva chiamato in causa la proprietaria del fondo limitrofo sul quale era radicato l'albero che si era abbattuto sulla strada.

A.I e F.T ricorrono in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, in tema di responsabilità della P.A. quale proprietaria delle strade, ribadiscono i seguenti principi di diritto:

a) in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari;

b) ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza;

c) l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere;

d) pertanto l'ente è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.6651/2020

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