Con l’ordinanza n.5603/2020 depositata il 28 febbraio 2020 la I sezione della Corte di Cassazione ha posto l’attenzione sulla tematica riguardante l’eventuale erogazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento da versare alla ex moglie che lavora in nero, il cui reddito da lavoro non è pertanto quantificabile, non potendosi provare quale sia il suo effettivo guadagno.
Giovedi 12 Marzo 2020 |
Il Tribunale di Rovigo aveva riconosciuto, omologando la separazione consensuale dei due coniugi, un assegno di mantenimento a favore della ex moglie, nella misura di € 150,00 mensili. Con una successiva sentenza, n.146/2013, il Tribunale di Rovigo, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aumentava del doppio l’importo dell’assegno di mantenimento, quantificandolo in € 300,00, svolgendo l’ex marito un’attività lavorativa regolare a differenza della ex moglie.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza depositata il 2 febbraio 2015, rigettava l’appello proposto dall’ex marito confermando la decisione di I grado: la situazione economica del marito risultava migliore di quella della moglie, che esercitava una attività irregolare e non fissa; veniva pertanto confermato l’aumento dell’importo stabilito in fase di separazione, dato che a quel tempo, la medesima risultava regolarmente assunta presso un istituto di bellezza.
Il ricorso in Cassazione depositato dall’ex marito si fondava su due motivi. Con il primo si denunciava la violazione dell’art.5 della legge 1/12/1970 n.898, come modificato dall’art.10 della Legge 6 marzo 1987, n.74, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c.. Il ricorrente, infatti, si doleva del fatto che la Corte d’Appello avesse confermato l’aumento dell’assegno di mantenimento ad € 300,00, rispetto a quanto convenuto in sede di separazione, sulla base che l'attività lavorativa della donna non era più regolare ma saltuaria; circostanza che non le avrebbe permesso di mantenere il precedente tenore di vita.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso dell'ex marito ribadendo come all'assegno di mantenimento debba attribuirsi una funzione assistenziale e, nello stesso tempo, compensativa e perequativa, ai sensi dell’art.5, comma 6 della Legge n.898 del 1970. L’eventuale attribuzione e la quantificazione dell’assegno di mantenimento non si deve basare su una semplice analisi del tenore di vita passato, ma deve essere fissata valutando le effettive situazioni economiche di entrambi i coniugi al fine di riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo fornito dallo stesso beneficiario alla realizzazione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale delle ex coniuge (inter alias Cass. Sez. Unite nn.18287/2018 e 1882/2019).
La decisione della Corte di Appello, prosegue l’ordinanza, si è basata su un principio giurisprudenziale ormai superato relativo all’inidoneità del guadagno ricavato dalla moglie a consentirle un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio; ciò anche in considerazione del fatto che l’ex moglie non prestava più un’attività regolare come era invece ai tempi della separazione.
La Corte di Appello avrebbe dovuto, in fase di attribuzione e quantificazione dell’assegno di mantenimento, compiere una valutazione comparativa delle situazioni economico patrimoniali delle parti, laddove, invece è completamente mancato qualsiasi accertamento di quale fosse l’effettivo reddito percepito con l’attività svolta in nero dall’ex moglie. E’ tra l’altro mancato qualsiasi riferimento probatorio relativo al contributo della ex moglie alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale dell’ex coniuge.
Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la valutazione del materiale istruttorio, veniva assorbito dal primo. Gli Ermellini hanno disposto quindi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo esame del merito della questione nonché sulle spese di giudizio di legittimità.