L'Organismo Congressuale Forense ha inviato all'attenzione del Ministro della Giustizia una richiesta di chiarimenti su alcuni punti del Decreto Legge n.11 del giorno 8.03.2020 che hanno sollevato tra gli operatori del diritto dubbi interpretativi:
Questo è il testo:
“Con riferimento al Decreto Legge n.11 del giorno 8.03.2020, da più parti ci vengono rappresentati quesiti interpretativi sulla sua concreta applicazione e, pertanto, oltre che per scongiurare il rischio che ne risultino lesi i diritti delle parti e dei cittadini, anche al fine di evitare conseguenze di natura professionale agli Avvocati e una applicazione diversificata sul territorio nazionale, siamo a chiedere chiarimenti sui seguenti punti:
1) in ordine all’art. 1, comma 2, la sospensione dei termini si applica a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli per proporre impugnazioni o opposizioni, o se la sospensione riguardi soltanto i giudizi le cui udienze sono fissate nel periodo dal 9 al 22 marzo e soggette al rinvio di ufficio;
2) se accedendo alla prima ipotesi della sospensione di tutti i giudizi pendenti come andrebbero calcolati termini a ritroso la cui scadenza interviene nel periodo di sospensione dei termini.
3) se si sospendono anche i termini per la mediazione delegata.
4) se nel settore penale, i procedimenti con imputati in custodia cautelare o comunque detenuti sono soggetti al rinvio di ufficio o si possono celebrare le udienze nel caso in cui venga richiesta espressamente l’udienza dall’Avvocato o dall’imputato”.