Quarantena o autosorveglianza: la circolare del ministero della salute del 30 dicembre 2021 n. 60136

Quarantena o autosorveglianza: la circolare del ministero della salute del 30 dicembre 2021 n. 60136
Lunedi 3 Gennaio 2022

Con la circolare n. 60136/2021 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” il Ministero della Salute ha introdotto importanti modifiche in tema di quarantena precauzionale per i soggetti che siano venuti a contatto stretto con un soggetto positivo al Covid-19, con l'inserimento della misura dell'autosorveglianza.

In sintesi, le seguenti disposizioni: occorre distingure tre ipotesi di contatti ad alto rischio:

1) Il soggetto ha effettuato 3 dosi di vaccino, o sono trascorsi meno di 120 (4 mesi) giorni dalla seconda dose oppure sono guariti dal COVID nei 120 gg. precedenti il contatto:

In questo caso:

- non è necessaria quarantena;

- il soggetto può continuare le proprie attività personali o lavorative;

- auto-sorveglianza per 5 giorni;

- obbligo di utilizzare una protezione con mascherina tipo FFP2 per almeno 10 gg. dall'ultima esposizione o contatto;

- solo nel caso vi sia la comparsa di sintomi, il soggetto dovrà effettuare tampone molecolare o antigenico alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con il soggetto positivo.

***

2) Il soggetto ha effettuato l’intero ciclo vaccinale (2 dosi) ma sono trascorsi più di 120 giorni (4 mesi) dall’ultima dose o dal contagio CoViD, (che è considerato equivalente), se asintomatico:

In questo caso:

- il soggetto deve comunque effettuare una quarantena di 5 giorni;

- al termine dei 5 giorni deve fare un tampone molecolare o antigenico: se negativo la quarantena ha termine.

***

3) Il soggetto non è vaccinato o non ha completato l’intero ciclo vaccinale (hanno ricevuto solo una dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

In questo caso la quarantena obbligatoria è di 10 giorni dall'ultima esposizione, al termine dei quali il soggetto dovrà effettuare un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

***

Il Ministero della Salute chiarisce cosa si intenda per contatto stretto:

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19

  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)

  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti

  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei

  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Allegato:

Circolare del 30 12 2021

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