Aggiornati i diritti di usufrutto 2022

Ministero dell'Economia e delle Finanze: decreto 21 dicembre 2021.
A cura della Redazione.
Aggiornati i diritti di usufrutto 2022

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 21 dicembre 2021, ha pubblicato l'adeguamento dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni per il 2022 sulla base del nuovo tasso di interesse legale.

Lunedi 3 Gennaio 2022

Con il Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2021 sono stati pubblicati i nuovi coefficienti per il calcolo dell'usufrutto in seguito alla variazione del tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25%).

Il valore del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è stato fissato in 80 volte l'annualità.

La tabella dei coefficienti per il calcolo dell’usufrutto è consultabile in questa pagina e l'applicazione per il calcolo dell'usufrutto e della nuda proprietà è stata aggiornata sulla base dei nuovi coefficienti.

Risorse correlate:

Di seguito il testo del decreto ministeriale:


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del 13 dicembre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 80 volte l'annualita'.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 80 volte l'annualita'.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1,25 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

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