Risarcimento del danno per contrazione del virus Sars Cov 2

Avv. Domenico D'Alessandro.
Risarcimento del danno per contrazione del virus Sars Cov 2

Studio per l’individuazione di un criterio per l’imputazione della responsabilità civile. 

Lunedi 3 Gennaio 2022

Par. 1) Diffusione endemica del Covid 19: responsabili nuovi o i soliti noti?
1.1 Il presente studio si propone di individuare, anzi, sulla scorta di quanto appresso sarà dimostrato, di confermare, che in relazione ai catastrofici eventi che hanno interessato il pianeta in seguito alla diffusione del virus Sars Cov 2, esiste la possibilità – concreta sotto il profilo fattuale e giuridico – di individuazione di un soggetto responsabile e, per effetto, di tutela risarcitoria,secondo le regole della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Cod. Civ., in capo a chiunque, persona
fisica o eredi di questa, avesse subito, in seguito alla contrazione del virus, danni catastrofali o residuati postumi permanenti suscettibili di valutazione medico legale.

La “conferma” cui si accennava trae linfa da categorie concettuali già ampiamente oggetto di discussione in dottrina e giurisprudenza e, quindi, acquisite al patrimonio delle nozioni di carattere giuridico disponibili a chiunque si trovasse interessato (o ahimè costretto) ad indagare il tema della responsabilità per omissione e del nesso di causalità che di tale tipo di responsabilità costituisce indispensabile corollario. Un chiarimento preliminare non deve mancare: dall’ipotesi risarcitoria ha da escludersi, per ragioni prima morali e poi di prudenza, ogni iniziativa temerariamente rivolta dal danneggiato contro i medici, gli operatori sanitari o chiunque altro abbia operato in condizioni d’emergenza per fronteggiare il virus all’indomani della sua diffusione. Piuttosto queste categorie – prima di ogni altra – avranno gioco facile avanzando istanze risarcitorie nei confronti del loro datore di lavoro o, anche per il danno differenziale, all’Inail per le omissioni organizzative e di profilassi aventi efficacia causale sul danno alla salute.

Il chiarimento doveroso introduce, pertanto, il tema della responsabilità per omissione proponendosi, come si diceva, di individuare il soggetto realmente responsabile secondo le regole della responsabilità civile extracontrattuale. E’ infatti nell’alveo dalla nozione di responsabilità per omissione (o commissiva mediante omissione) in capo a soggetto cui l’ordinamento attribuisce l’esercizio di una serie molteplice di attività funzionali al raggiungimento di uno scopo, che il diritto vivente di creazione giurisprudenziale ha individuato la legitimatio ad causam – nel lato passivo - della Pubblica Amministrazione.

1.2 L’individuazione di un soggetto responsabile nell’ambito di un evento plurioffensivo ed addirittura pandemico come quello generato dal virus “covid 19”, risponde, a sommesso avviso di chi scrive, a primarie esigenze di valorizzazione e protezione di tutela della salute pubblica,
quindi di giustificabilità sulla scorta di categorie acquisite ed ampiamente dibattute, dell’azione risarcitoria e per effetto di certezza del diritto in un ambito come quello della responsabilità civile che si pone quale settore fondamentale della vita sociale. L’esigenza è, in sostanza, quella di offrire una risposta il più possibile ancorata a dati certi, alle istanze di ristoro del danno alla salute patito dai soggetti che per effetto dell’infezione hanno subito danni permanenti all’integrità psico-fisica o agli eredi di coloro i quali il virus Sars Cov 2 ha tolto la vita. Il tutto, ben s’intende, laddove la domanda giudiziale, una volta risolta la questione della legittimazione processuale del lato passivo,
sia adeguatamente supportata sotto il profilo della prova del nesso di causalità in fattispecie tipica come quella degli illeciti omissivi.

1.3 la tutela aquiliana del bene salute.

Il bene della vita oggetto della tutela giudiziale che ci si propone di postulare è la salute. E’ noto il contenuto dell’art. 32 Cost. ove è espressamente riconosciuto che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. La qualifica di diritto “fondamentale” è stata attribuita al diritto alla salute in ragione dell’importanza che questo bene
giuridico ha per l’individuo, nell’ottica della conduzione di un’esistenza degna, e per la collettività (1).

Oltre che un interesse per la collettività, il bene “salute” assurge al rango di una situazione soggettiva da tutelarsi erga omnes contro tutti gli elementi nocivi ambientali e da qualsiasi attacco da terzi che possa, in qualche modo, ostacolarne il godimento. Come autorevolmente osservato, Il concetto di salute non è suscettibile di confinamento nell’ambito del binomio salute-malattia, ove
la prima viene a configurarsi in assenza dell’altra. Superata, infatti, la concezione eminentemente biologica del termine, siccome collegata all’integrità fisica e funzionale del corpo e della mente, la
salute viene oggi rappresentata attraverso l’esigenza di garantire un pieno riconoscimento della persona umana, attuabile solo attraverso forme di tutela che tengano conto della molteplicità degli
aspetti costitutivi dell’individualità umana. Attraverso la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e la Carta Costituzionale, con il termine salute vengono ricompresi anche ulteriori aspetti che rimandano altresì alla vita civile e sociale dell’individuo, come piena realizzazione della persona umana (2).

Corollario di tale inquadramento è l’art. 2043 Cod. Civ. che dispone che del danno cagionato alla persona risponda, sul piano civilistico delle conseguenze dannose, chiunque abbia commesso il fatto, pur se non avente alcun rapporto di tipo negoziale col soggetto danneggiato. La responsabilità aquiliana, ed il diritto al risarcimento del danno, nascono, infatti, dal compimento di un fatto illecito stabilendo un rapporto tra due soggetti venuti in contatto solo per via di quel fatto che è produttivo del danno ingiusto (3). Come noto, il fatto o il comportamento generatore di responsabilità può consistere sia in un fatto commissivo sia in un fatto omissivo, quest'ultimo inteso come mancanza
di un comportamento che l'agente aveva l'obbligo giuridico di tenere, nelle circostanze nelle quali si verificò l'evento (4). Ed è pertanto individuando l’ obbligatorietà del comportamento antigiuridico omesso ed il danno conseguenza, che il cerchio della legittimazione passiva si stringe sino a ricomprendere l’ente posto, per legge istitutiva, a tutela e garanzia della salute pubblica: il Ministero della Salute.

Par. 2) elementi costitutivi della responsabilità omissiva in capo al Ministero della Salute: causalità materiale e causalità giuridica .

L’astratta configurabilità di un’obbligazione risarcitoria da omessa vigilanza a carico del M.d.S. per i danni cagionati dal SARS COV 2 presuppone, seguendo la teorizzazione ampiamente accolta in giurisprudenza (5), l’individuazione di un duplice ordine di categorie giuridiche: l’evento lesivo, retto dalla causalità materiale, intesa quale riconducibilità causale del danno ad un evento o ad una condotta o a cose o a fatti di altra natura, che si trovino in una particolare relazione con il soggetto chiamato a rispondere, da un lato, e l’insieme delle conseguenze risarcibili siccome derivanti da quell’evento, retto quest’ultimo dalla causalità giuridica, dall’altro (6). Tutti gli elementi qui considerati vanno approfonditi ed inquadrati in una prospettiva teleologica, ben avendo presente che se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria (7).

2.1 L’evento (omessa vigilanza) e la causalità materiale per l’individuazione del soggetto responsabile .
L’analisi della causalità materiale può approdare all’imputazione della responsabilità del M.d.s. per i danni causati dalla diffusione del virus laddove si consideri a carico di questi un’omissione (specifica o solamente generica) dell’attività di vigilanza sulla salute pubblica, attività per la cui
realizzazione l'Ordinamento attribuisce al predetto dicastero una serie di poteri finalizzati al suo raggiungimento. Se la salute quale diritto fondamentale della persona costituisce il bene della vita alla cui tutela e protezione è funzionale l’attività del Ministero della Salute, la questione che impone una risposta è se sia configurabile a carico dello stesso un vero e proprio obbligo di protezione del bene salute la cui violazione, pur in termini omissivi, sia fonte generatrice di una responsabilità nei termini sopra sinteticamente delineati.

Già nel 2008 con le famose dieci pronunce a Sezioni Unite tese al riordino della materia del risarcimento del danno da sangue infetto, la Cassazione, ribadendo in più occasioni la legittimazione passiva in subiecta materia del M.d.s., ebbe modo di chiarire il principio in forza del quale : «L'omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere (qui concernente la tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale, quando, come nella fattispecie, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi.» (8).

Il dovere di vigilanza del Mds è pertanto, secondo la Corte Suprema, teso alla protezione di un vincolo interno (9), vincolo generatore di diritti soggettivi e, per questo, suscettibile in caso di violazione e di danno alla persona, di obblighi di natura risarcitoria. Già con la legge istitutiva (10) al Mds vengono attribuiti poteri di:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria; (11)

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro;

La legge 317 del 3 Agosto 2001 (12) assegna al Ministero della salute “ le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del servizio sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.”
Può affermarsi che al Mds siano attribuite una serie di funzioni atte al raggiungimento degli obiettivi di protezione della salute umana da attuarsi mediante attività di prevenzione e di programmazione. Da tanto discende la posizione di garanzia dell’Ente necessario presupposto per la configurabilità dell’illecito omissivo a suo carico. E’ pertanto ragionevole ritenere che sul Mds
gravassero, già alla data della sua istituzione, compiti di prevenzione dei danni alla salute anche a cagione della diffusività epidemica di patologie come il Covid 19.

E’ in sintesi configurabile una responsabilità a carico del Mds per la violazione del generale precetto del neminem laedere. Trattasi di responsabilità extracontrattuale per colpa dell’Amministrazione causalmente riconducibile ai ritardi della regolamentazione normativa (13), alla intempestività ed
inadeguatezza delle misure adottate, a fronte della necessità di un intervento sollecito, nonché nella mancata vigilanza sulla loro applicazione. Si noti che gli elementi connotanti la causalità materiale giuridicamente rilevante appaiono tutti contemporaneamente sussistenti ed inducono a confermare la responsabilità erariale nella causazione del danno .

Ancora le Sezioni Unite offrono, sul punto, notevoli spunti di riflessione, sia sulla prevedibilità dell’evento sia sulla condotta omissiva. Il punto di partenza, secondo la Cassazione, ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana, è sempre costituito dai principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in forza dei quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Nell’ipotesi di cause sopravvenute – in ordine alle quali l’art. 41 cp. pone la regola dell'equivalenza – dovrà quindi applicarsi il principio di causalità efficiente (secondo comma dell'art. 41 c.p.) in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass. 19.12.2006, n. 27168; Cass. 8.9.2006, n. 19297; Cass. 10.3.2006, n. 5254; Cass. 15.1.1996, n. 268). Osservano quindi i giudici di legittimità, che non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della cd. regolarità causale (ex multis:Cass. 1.3.2007; n. 4791; Cass. 6.7.2006, n. 15384; Cass. 27.9.2006, n. 21020; Cass. 3.12.2002, n. 17152; Cass. 10.5.2000 n. 5962). In forza della teoria della regolarità causale ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili – con valutazione da compiersi necessariamente ex ante (14) - al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. Sulla scorta di tali premesse metodologiche possiamo affermare che l’evento fosse ragionevolmente e tempestivamente prevedibile, essendo talmente nota ai più alti livelli la diffusività endemica del virus influenzale da imporre al M.d.s. l’adozione di ogni forma di cautela a protezione della salute pubblica già prima della sua diffusione nel territorio.

Né potrebbe, di contro, mai obiettarsi che una pandemia generata da un coronavirus tipo Sars sia un evento caratterizzato da conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.

Si consideri, infine, che nell'ambito della responsabilità extracontrattuale non opera la limitazione in favore dell’agente della prevedibilità del danno, sicchè, per unanime opinione, in virtù del mancato richiamo dell’art. 2056 C.c. all’art. 1225 stesso codice, sono risarcibili anche i danni imprevedibili
sebbene l'agente abbia agito con colpa. Dimostrata la prevedibilità del danno, l’analisi si sposta sul piano della condotta omissiva del comportamento dovuto. La causalità omissiva deve qui necessariamente passare attraverso l'enunciato contro fattuale. Deve cioè porsi, al posto dell'omissione, il comportamento alternativo dovuto onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare o, comunque, di ridurre significativamente il
danno lamentato
(15).

Qui una precisazione appare doverosa: se il comportamento dovuto, la cui omissione diviene fonte di responsabilità, è costituito dalla “concretizzazione del rischio” che la norma di condotta violata tendeva a prevenire non per questo quest’ultima deve necessariamente tradursi nella violazione di una norma giuridica specifica, ben potendo delinearsi condotta omissiva in presenza di un generico dovere di intervento previsto in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi (16). Trasposte tali categorie concettuali sul piano pratico della causalità materiale alcuna perplessità sorge in relazione alla responsabilità del Mds avuto riguardo alla sua posizione di garanzia sulla tutela della salute pubblica e sui correlati poteri attribuitigli dalla legge funzionali al raggiungimento di questo scopo.

Par. 3 le conseguenze risarcibili e la loro riconducibilità causale con il virus Sars Cov 2.
Una volta accertata la relazione causale tra la condotta omissiva in capo al M.d.s. e la lesione del diritto alla salute quale interesse protetto ed ammessa, pertanto, l’esistenza di un’obbligazione risarcitoria in capo all’Ente predetto per il ristoro del danno alla salute genericamente inteso, va, quindi, individuato l’ambito dei danni risarcibili anche sotto il profilo del nesso di causalità con la
contrazione del virus Sars Cov 2.

Sappiamo, ma l’analisi scientifica è ancora agli albori, che la prima funzionalità che il virus Sars Cov 2 potrebbe compromettere è quella respiratoria con conseguenze immediate sul piano del danno biologico che, ove la lesione polmonare abbia assunto caratteri permanenti o irreversibili, ben si prestano ad essere ristorate secondo i criteri tabellari in uso presso tutti i Tribunali. Ma le patologie accusate dai pazienti Covid non sono state accertate unicamente a carico dell’apparato respiratorio: si è infatti posta una relazione causale tra il virus Sars Cov 2 con malattie del sistema nervoso direttamente riconducibili alla carenza di ossigeno (17).

Autorevoli studi hanno altresì riscontrato su pazienti Covid problematiche di carattere neurologico con alterazione delle funzioni cognitive riconducibili al virus (18). Non senza dimenticare le patologie di carattere psichico residuate in capo a chi ha contratto il virus. Per questo tipo di patologie, in ordine alle quali la riconducibilità causale al virus potrebbe non risultare di immediata evidenza, l’indagine sul nesso causale appare speciosa.

Il problema si trasferisce, adesso, sul piano della prova poiché, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, incombe sul danneggiato l’onere di dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto ossia in sostanza il nesso di causalità. La giurisprudenza, influenzata della concezione penale di causalità è giunta alla creazione di principi generali tipici della causalità in ambito civile prendendo le mosse dalla diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile e, soprattutto, dal rilevo per cui mentre nel penale il focus è il reo nel civile diventa il danneggiato.

Nel processo penale, contrariamente a quello civile, vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (19), mentre nel secondo la giurisprudenza più recente tende ad utilizzare la formula del “più probabile che non” per individuare un modello unitario di nesso causale (20). In termini generali, si ritiene normalmente sufficiente, ai fini della sussistenza del legame eziologico, la prevalenza delle probabilità favorevoli rispetto a quelle sfavorevoli. Con tale locuzione si indica la regola cd. del “più probabile che non”, la quale implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri la possibilità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa. Tra queste il giudice dovrà scegliere quella che, in base alle evidenze disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra (21).

Partendo da tali premesse l’onere della prova potrà dirsi assolto tutte le volte in cui potrà affermarsi la riconducibilità causale della patologia per la quale è domandato il risarcimento alla contrazione del virus Sars Cov 2 con valutazione di tipo probabilistico. In ultimo segnaliamo anche la risarcibilità del danno tanatologico che gli eredi potranno richiedere sia in proprio per la perdita del rapporto parentale sia, bene inteso, iure hereditatis ove sia dedotta ed accertata la lucida sofferenza patita in vita dal danneggiato e la consapevolezza dell’imminente fine. Il risarcimento non restituirà agli affetti delle persone i loro congiunti ma potrà contribuire a ristorare, almeno in parte, i disagi e la sofferenza patiti per un evento che avrebbe potuto ragionevolmente avere conseguenze assai meno catastrofiche.

Una prece.

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Note
1) La tutela Costituzionale del diritto alla salute, http://www.cortegiustiziapopolare.it.
2) M.S.BONOMI, Il diritto alla salute ed il sistema sanitario nazionale, https://www.federalismi.it.
3) (FRANZONI, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2043-2059, Bologna-Roma, 1993,14);
4) (FRANZONI, 152; Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1996, 56)
5) Segnaliamo tra le molteplici pronunce, per l’accuratezza della motivazione, l’autorevole ricostruzione dell’illecito omissivo in Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 20/11/2007) 11/01/2008, n. 581

6) SS.UU. 581/2008 cit. par. 8.1

7) SS.UU. 581/2008 cit. par. 8.1

8) Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 20/11/2007) 11/01/2008, n. 584
9) Sotto questo profilo, adombrandosi in tale prospettiva il “contatto sociale” teorizzato dalla più
attenta dottrina, l’inquadramento della responsabilità della P.A. come extracontrattuale appare censurabile se non altro per le conseguenze maggiormente sfavorevoli che tale inquadramento genera sulla prescrizione e l’onere della prova a carico del danneggiato.
10) Decreto legislativo 30/07/1999, n. 300

11) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172.
12) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 giugno 2001, n. 217 (sub art. 11)
13) Notevole interesse per l’argomento qui trattato, suscita il dibattito sul (mancato) aggiornamento del piano pandemico nazionale, strumento già disponibile presso il Ministero della Salute già a far data dall’anno 2006 e rimasto sostanzialmente invariato nel corso degli anni, pur nella consapevolezza, avvertita nelle più alte sfere, della potenzialità mortale a livello mondiale causata dalla diffusione di una pandemia influenzale. Segnaliamo che le istanze di aggiornamento del piano
pandemico oltre ad essere state avvertite dall’OMS, sono state raccomandate anche a livello comunitario con la Decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, finalizzata al
miglioramento della preparazione e delle capacità in tutta Europa di monitorare, individuare rapidamente e coordinare le risposte alle minacce sanitarie. La mancata attuazione della Decisione ed il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale – unico strumento che avrebbe ragionevolmente contenuto sino ad azzerare gli effetti catastrofici della pandemia Sars Cov 2 – ridondano in termini di comportamento omissivo grave e di conseguente responsabilità a carico del Mds per i danni conseguenti la trasmissione del virus, alla cui prevedibilità sembra abbia fatto
scudo la miope “politica delle dita incrociate” piuttosto che l’attuazione responsabile di strumenti ad hoc di ampio respiro.

14) La dottrina tedesca ha formulato, sul punto, la teoria della "prognosi postuma", nel senso che si deve accertare se, al momento in cui è avvenuta l'azione, era del tutto imprevedibile che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza. In linea con tale assunto la Giurisprudenza italiana: «tale prevedibilità obbiettiva va esaminata in astratto e non in concreto ed il metro di valutazione da
adottare non è quello della conoscenza dell'uomo medio ma delle migliori conoscenze scientifiche del momento (poichè non si tratta di accertare l'elemento soggettivo,ma il nesso causale). In altri termini ciò che rileva è che l'evento sia prevedibile non da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. (cfr. C. 581/2010 Cit. par. 8.4)

15) La necessità che nell’ambito della causalità omissiva, o ipotetica o giuridica, venga in rilievo il giudizio contro fattuale al fine della dimostrazione della responsabilità dell’agente è ammessa da tutta la giurisprudenza di legittimità Tra le molteplici segnaliamo Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass. 22/10/2003, n. 15789

16) Cass. 581/2010 cit.

17) Neuropathologic features of four autopsied COVID-19 patients. Kantonen J, Mahzabin S, Mäyränpää MI, Tynninen O, Paetau A, Andersson N, Sajantila A, Vapalahti O, Carpén O, Kekäläinen E, Kantele A, Myllykangas L.Brain Pathol. 2020 Nov;30(6):1012-1016. doi: 10.1111/bpa.12889. Epub 2020 Aug 28.

18) SABRINA OLIVARES : COVID Long-Haulers: Neurological System consultabile su https://scholar.harvard.edu/cvt/covid-long-haulers-neurological-system https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/11/small -study-reveals-details-of-brain-damage-in-covid-19-patients/
19) cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, FRANZESE.

20) Tra le pronunce maggiormente significative segnaliamo : C. civ., 9.6.2011, n. 12686 ; C. civ.,
14.6.2011, n. 12961; C. civ., 21.7.2011, n. 15991; C. civ., 18.6.2012, n. 9927; C. civ., 27.11.2012, n. 20996; C. civ. 1.3.2013, n. 5138.

21) ANDREA NATALE Art. 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito - Il nesso di causalità nell'illecito extracontrattuale in “Commentario Responsabilità civile” Wolter Kluvers agg. 2021

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