Passaggio di proprietà dell'auto: a chi spetta pagare il bollo auto

Avv. Sofia Pappalardo.
Passaggio di proprietà dell'auto: a chi spetta pagare il bollo auto
Venerdi 23 Febbraio 2024

Per stabilire chi è il soggetto passivo tenuto al pagamento della tassa automobilistica "bollo auto", in caso di passaggio di proprietà di autovetture tra privati, viene generalmente preso in considerazione il soggetto risultante proprietario del veicolo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) al momento in cui scade il termine del pagamento.

Cosa succede tuttavia nel caso in cui il trasferimento di proprietà non è seguito dall'annotazione al Pra?

Sul punto è di recente intervenuta la Corte Tributaria di Palermo la quale richiamando il combinato disposto di cui all'articolo 94, comma 7 e 8 del d.lgs 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada), ha affermato che in presenza di idonea documentazione attestante l’avvenuto trasferimento del veicolo il soggetto risultante dai pubblici registri quale “presunto” proprietario del veicolo non è tenuto al versamento del bollo auto; intendendosi con la locuzione “idonea documentazione”, in generale, gli atti e i documenti, "di data certa", attestanti il venire meno dei richiamati presupposti” (cfr. in terminis Ministero delle Finanze - Circolare 11 maggio 1998, n. 122/E).

In tal senso, infatti, la Suprema Corte di Cassazione civile sez. VI, con sentenza del  31/01/2019, n.3040, ha dato rilevanza alle prove documentali offerte in giudizio ritenendo superata la presunzione di legge fornita dal pubblico registro automobilistico (PRA) dichiarando non dovuto la tassa automobilistica da parte del venditore del bene.

Secondo la Cassazione, infatti,  l'art. 5 D.L. 953/82 non pone infatti una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa che, in quanto tale “può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà(nello stesso senso, cfr. Cass. sez. 1, 4 novembre 1997, n. 10794, Cass. sez. 5, 28 aprile 2006, n. 10011).

In conclusione, in presenza di idonea documentazione, avente data certa,  attestante l’avvenuto trasferimento del veicolo, il soggetto risultante dai pubblici registri quale “presunto” proprietario del veicolo non è tenuto al versamento del bollo auto, gravando il relativo obbligo in capo al reale utilizzatore del veicolo.

Allegato:

Corte Giustizia Tributaria sentenza 28 2024

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