Con il parere n. 164 del 2o febbraio 2024 il Consiglio di Stato ha sospeso il parere sullo Schema di "regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".
Quindi, la Tabella Unica Nazionale relativa alle macrolesioni, il cui testo era stato inviato al Consiglio di Stato per il relativo parere, non è ancora pronta per la firma definitiva e la relativa pubblicazione.
Il Consiglio di Stato ha espresso alcune considerazioni critiche allo schema: qui di seguito un estratto del parere:
A) il Consiglio di Stato rileva la necessità di una adeguata rinnovazione dell’attività di concertazione interministeriale: infatti la preventiva partecipazione istituzionale dei Ministri competenti ratione materiae non può essere surrogata da un mero, inarticolato e “secco” nulla-osta, con il quale il Ministro (o addirittura una mera struttura ministeriale, all’uopo eventualmente ed informalmente delegata) escluda, con formula essenzialmente negativa e sostanzialmente abdicativa, e senza fornirne neppur sintetico conto, la sussistenza di ragioni (eventualmente) preclusive alla decisione della autorità procedente.
Se tali considerazioni valgono in termini generali, con specifico riferimento allo schema di decreto in esame, si deve ripetere che il coinvolgimento del Ministro della giustizia appare correlato alla necessaria ed impegnativa verifica, in chiave retrospettiva, della complessiva coerenza dell’intervento con gli orientamenti maturati dalla giurisprudenza “consolidata” in punto di risarcimento del danno non patrimoniale e, in chiave prospettica, dell’impatto della regolazione sulla attività giurisdizionale e sulle modalità di liquidazione dei danni;
B) peraltro la direttiva di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo - che asseconda, per un verso, le aspettative di certezza, calcolabilità e prevedibilità degli operatori economici e dovrebbe contribuire a disincentivare, in prospettiva predittiva, il contenzioso e a favorire la definizione stragiudiziale delle pratiche di liquidazione - non va intesa quale ragione di deminutio della pienezza, effettività ed adeguatezza della tutela che va riconosciuta alle vittime di eventi dannosi.