Il Tribunale civile di Verona, quale giudice di appello, con la sentenza n.913 del 2023 ha dovuto decidere se quella tra Tizio e Caio fosse stata una custodia temporanea di un cane o una donazione.
Lunedi 26 Febbraio 2024 |
La vicenda.
Tizio sostiene di avere consegnato a Caio -per mezzo di Sempronio- il proprio cane razza bulldog francese perché lo tenesse giusto il tempo necessario perché Tizio terminasse alcuni lavori di ristrutturazione presso la propria abitazione. Caio invece sostiene che Tizio gli avrebbe donato quel cane e che solo a causa delle pressanti richieste della di lui figlia minore, Tizio avrebbe cambiato idea, chiedendo la restituzione del cane. Restituzione alla quale Caio si oppone trovando il favore del primo giudice che dichiara l'esclusiva proprietà del bulldog francese in capo allo stesso Caio con condanna di Tizio a compiere quanto necessario per formalizzare il passaggio di proprietà.
Non diverso il parere del giudice di appello che, dall'esame delle risultanze istruttorie di primo grado, trae il convincimento della correttezza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado. Si aggiunga che è apparso strano al Tribunale che Tizio, dopo avere sostenuto che la consegna del cane sarebbe stata effettuata da Sempronio a sua insaputa, configurandosi così un acquisto a non domino da parte di Caio, solo a distanza di tempo ne abbia reclamato la restituzione.
Tizio in appello contesta che il giudice di primo grado non abbia dichiarato la nullità della donazione a fronte del valore del cane stimato in euro 1500,00. Una donazione, sostiene Tizio, che avrebbe inciso in modo apprezzabile sul suo patrimonio mentre un atto di liberalità, per essere considerato di modico valore e sganciarsi dalle formalità previste, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Argomento questo che non persuade il Tribunale che invece contesta a Tizio di non avere dimostrato quale fosse il reale valore del cane. Prescindendo da tanto, il Tribunale richiama una giurisprudenza di merito consolidata secondo cui la donazione di un cane è comunque considerata come donazione di modico valore.
Anche a volere ammettere quel valore (fatto verosimile in considerazione della razza e del relativo pedigree) il Tribunale compie un altro ragionamento che consolida il proprio convincimento.
A fronte di un di un reddito modesto come dichiarato, Tizio ha potuto comunque sostenere spese veterinarie molto ingenti e ha sostenuto le spese legali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, assumendo altresì il rischio di ulteriori esborsi a seconda dell'esito della controversia (senza peraltro avere chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio). Considerazioni queste che inducono a ritenere come Tizio fosse ben in grado di sostenere a suo tempo l'acquisto del cane (e le spese per il suo mantenimento) e che quindi, la cessione a spirito di liberalità non ne abbia alterato l'assetto economico/patrimoniale anche considerando che in tal modo sono cessate le spese ordinarie per il sostentamento e l'accudimento del cane.
Quanto agli aspetti formali della donazione (la mancanza dell’atto pubblico (che manca nella donazione di modico valore che si perfeziona con la consegna del bene donato) il Tribunale scrive che tale formalità garantisce la maggiore ponderazione possibile dell'atto da parte del donante. Ma, nel caso di donazione di animali da compagnia tale esigenza -a dire del Tribunale- sembrerebbe di molto sminuita in quanto, a differenza dei beni ordinari, la donazione di un animale d'affezione difficilmente sarebbe un atto sulla cui ponderazione una persona non abbia svolto approfondite riflessioni (il concetto di ponderazione richiamato è assai interessante).
Il Tribunale va oltre affermando che l'ordinamento giuridico pur equiparando gli animali d'affezione alle cose (res) non può prescindere dalla considerazione che il “valore” dell’animale non può dipendere dal mero prezzo venale di acquisto (anche questo passaggio merita una attenta riflessione). E dunque, conclude il Tribunale, la donazione di un cane, per quanto di razza, in termini generali non è soggetta ai rigorosi requisiti formali della donazione solenne, di cui, invece all'art. 782 c.c.
Inoltre la consegna a Caio della documentazione medica (il cui unico fine sarebbe stato, a dire di Tizio, di facilitare, in caso di bisogno, l'eventuale intervento del veterinario di turno rendendolo edotto di tutte le informazioni sanitarie necessarie), del libretto sanitario del cane come anche del documento identificativo dello stesso con relativo certificato di proprietà non avrebbe altro significato che manifestare inequivocabilmente la necessaria (e dimostrata) volontà donativa del secondo a favore del primo.