Controversia sul compenso del domiciliatario: la competenza è del collegio

Controversia sul compenso del domiciliatario: la competenza è del collegio

Nell'ipotesi in cui il dominus della causa abbia conferito l'incarico ad altro avvocato e in favore della parte rappresentata, grava sul primo l'obbligo di corrispondere il compenso al collega.

Mercoledi 12 Novembre 2025

La Suprema Corte, con ordinanza n. 29417 del 6 novembre 2025, ha annullato la decisione di merito stabilendo che la controversia sul compenso domiciliatario deve essere trattata e decisa dal collegio e non dal giudice monocratico. La violazione del detto principio comporta la nullità dell'intero provvedimento.

Il caso si è originato dalla richiesta di pagamento avanzata da un avvocato domiciliatario nei confronti di un collega, per il pagamento dell'attività professionale svolta nell'interesse del cliente, nell'ambito di un procedimento monitorio e successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di procedimento di ammissione del credito allo stato passivo della società.

Il tribunale, in composizione collegiale, accoglieva il ricorso e condannava il resistente al pagamento a favore del ricorrente. Nel merito, l'ordinanza ha stabilito che per l'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, è necessario accertare tra quali soggetti fosse stato concluso il mandato di patrocinio.

Dalla documentazione prodotta in giudizio, risultava che la società aveva instaurato il rapporto professionale solo con l'avvocato dominus della causa e aveva conferito al legale dell'altro foro solo la procura necessaria alla rappresentanza giudiziaria. Pertanto: l'incarico del domiciliatario non proveniva dalla parte ma dal dominus della causa sul quale, dunque, incombe l'obbligo di corrispondere il compenso.

Tuttavia, l'avvocato soccombente proponeva ricorso per cassazione lamentando, in particolare, la violazione delle norme sulla composizione del giudice in quanto la causa era stata introdotta secondo il rito sommario ordinario ( ex art. 702 bis c.p.c.) e trattato dal giudice monocratico, con rimessione al collegio solo nella fase decisionale. Per il ricorrente, le cause per la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, sono soggette al rito speciale di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 150/2011, il quale statuisce che la trattazione e la decisione della causa è di competenza del tribunale in composizione collegiale.

La Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo del ricorso, accogliendolo ed annullando la decisione del tribunale e ribadendo questo principio consolidato: le controversie in materia di liquidazione del compenso di avvocati sono soggette al rito speciale di cui al D.Lgs n. 150/2011. Pertanto: non solo la fase decisionale ma tutta la causa va celebrata innanzi al collegio con la sola, eventuale, possibilità di delegare al singolo giudice l'espletamento di specifiche incombenze.

Nel caso di specie, il giudice monocratico aveva svolto per intero la trattazione della causa, in violazione dell'art. 276 c.p.c. che sancisce la nullità della sentenza o dell'ordinanza qualora alla deliberazione partecipino giudici che non abbiano assistito alla decisione della causa.

La Corte ha, pertanto, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al tribunale in diversa composizione collegiale.

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