L'avvocato paga i compensi ai domiciliatari: non dovuta l'IRAP

L'avvocato paga i compensi ai domiciliatari: non dovuta l'IRAP

Con l’ordinanza n. 19775/2019, pubblicata il 23 luglio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla debenza o meno dell’IRAP da parte dell’avvocato che paga i compensi ai colleghi extradistretto e ai sostituti. 

Martedi 6 Agosto 2019

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità trae origine dal ricorso promosso da un avvocato avverso l’avviso di accertamento a quest’ultimo notificato dall’Agenzia Delle Entrate per omesso versamento dell’IRAP. Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre in sede di gravame la sentenza di primo grado veniva riformata. Secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale, nel caso di specie era configurabile il requisito dell’autonoma organizzazione essendosi il legale avvalso della collaborazione stabile di altri professionisti per l'espletamento dell'attività professionale. Avverso la sentenza di appello, interponeva ricorso per Cassazione il legale il quale deduceva l’erroneità della decisione impugnata, non avendo la Commissione Tributaria Regionale considerato che l'essersi avvalso solo di domiciliatari extradistretto non poteva far ritenere integrato il presupposto dell'autonoma organizzazione.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del legale con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, ritenendo che i giudici di merito nel configurare, nel caso di specie, il requisito dell’autonoma organizzazione non hanno tenuto conto della natura e dalla rilevanza dell'attività concretamente svolta dai terzi collaboratori dell’avvocato ricorrente.
In merito al presupposto dell’IRAP, con la suddetta decisione, i Giudici di legittimità hanno ribadito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9451/16, secondo il quale il requisito dell'autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Inoltre i giudici di legittimità hanno ribadito che, come affermato in altri arresti:
1. “il presupposto dell'"autonoma organizzazione", richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ricorre tutte le volte in cui il professionista responsabile dell'organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio” (Cass.n. 1136/2017);
2) "in tema d'IRAP, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività" (Cass. ord. n. 22695/16), ovvero i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni (Cass. n. ord. n. 20088/16), oppure a consulenti esterni (Cass. n. 20610/16; Cass. 26332/2017; Cass. 719/2019), in quanto trattasi di esborsi che non rilevano di per sè a fini Irap. La CTR avrebbe dovuto accertare la natura e la rilevanza dell'attività concretamente svolta dai terzi collaboratori”.

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