Affidamento figli minori: sì all'alternanza dei genitori nella casa familiare

Affidamento figli minori: sì all'alternanza dei genitori nella casa familiare

Si segnala il decreto del 9 ottobre 2025 con il quale il Tribunale di Roma ha ritenuto confacente all'interesse del minore disporre la sua permanenza nella casa familiare prevedendo nel contempo l'alternanza dei genitori nel domicilio coniugale con cadenza settimanale.

Martedi 11 Novembre 2025

Il caso: Nell'ambito di un giudizio di separazione tra Tizio e Mevia, il Tribunale, ritenuta la necessità di nominare al figlio minore della coppia un curatore speciale, al fine di tutelarne gli interessi, con termine per la costituzione come da dispositivo, osserva che:

- allo stato risultano indimostrate, nella reciproca contestazione, le reciproche accuse di comportamenti pregiudizievoli (non oggetto di denuncia-querela da parte dei coniugi), ma nondimeno appare necessario procedere ad immediato approfondimento istruttorio, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, onde accertare le condizioni psicologiche e di vita del bambino e la qualità del rapporto genitoriale, conseguentemente assumendo elementi conoscitivi per stabilire la migliore formula di affidamento, collocamento e tempi di frequentazione;

- nelle more della ctu ed impregiudicato un diverso assetto all'esito, auspicando che l'interruzione della coabitazione possa consentire il ripristino nell'alveo di una fisiologica dialettica della relazione parentale, appare confacente agli interessi del bambino di mantenere l'habitat di riferimento come in essere, nel contempo salvaguardando la giusta equidistanza dalle figure genitoriali, mantenendone la pari presenza, cosi da non determinare nel minore una frattura con il precedente habitus vitae, in tal senso prevedendo che i genitori si alternino settimanalmente nel domicilio coniugale;

- tale alternanza, salvo diverso accordo tra le parti, dovrà attuarsi nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento, iniziando con la permanenza della prole presso la madre ed allontanamento del padre, con restanti tempi di frequentazione come da dispositivo, impregiudicato un diverso provvedimento all'esito della disposta consulenza; ritenuto che, in ragione del collocamento del minore nella casa familiare, con permanenza turnaria dei genitori con tempi paritari, non vi è luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale ad alcuno di essi;

- inoltre, salvo diverso accordo, nelle festività natalizie ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando dal prossimo Natale con il padre; per metà delle festività pasquali alternando ogni anno la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, iniziando dall'anno 2026 con la madre; le altre festività di calendario, alternativamente, iniziando dalla prossima dalla madre; durante le vacanze estive, alternativamente,2 periodi anche non consecutivi di 15 giorni nel mese di agosto con ciascuno dei genitori, da concordare preventivamente entro il 31 maggio di ciascun anno, salvo diversi accordi, iniziando per l'anno 2026 dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 ed i successivi 15 giorni con il padre;

- valutati i redditi delle parti come risultanti dagli atti e riservato al proseguo del giudizio ogni ulteriore approfondimento istruttorio, le parti provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, con pari ripartizione delle spese straordinarie.

Allegato:

Tribunale Roma decreto 9 ottobre 2025 n 13579

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