Ai fini del riconoscimento del compenso professionale spettante all’avvocato domiciliatario è sufficiente il conferimento della procura alle liti e la sottoscrizione dell’atto, anche se quest’ultimo è stato redatto da un altro legale.
Questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 3849/2017 del 2 maggio 2017, emessa dal Giudice di Pace di Milano.
IL CASO: La questione trattata con la sentenza in commento trae origine dall’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un avvocato contro un altro legale che aveva ottenuto l’ingiunzione nei confronti del primo per il pagamento di compensi professionali per l’attività svolta relativamente ad un procedimento di mediazione e ad un ricorso ex art. 702 bis cpc avanti al Tribunale di Milano.
Nel caso di specie al domiciliatario era stato conferito un incarico stragiudiziale per l’assistenza innanzi all’organismo di mediazione ed un mandato con la sottoscrizione della procura alle liti per il giudizio ex art. 702 bis cpc.
Nell’opposizione si deduceva l’infondatezza della pretesa monitoria in quanto il mandato era soltanto formale e quindi la suddetta richiesta riguardava il pagamento di competenze astrattamente previste per l’espletamento del mandato e non invece l’attività svolta in quanto l’atto era stato redatto dall’opponente.
LA DECISIONE: Il Giudice di Pace di Milano, nel richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6847 del 7 maggio 2012, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, evidenziando che “l’attività dell’avvocato domiciliatario, al quale è stata rilasciata la procura alle liti, è da considerarsi attività di rappresentanza e difesa processuale, e come tale deve essere retribuita, atteso che la sottoscrizione di un atto redatto dal dominus presuppone un’attività di controllo da parte del difensore la cui prestazione professionale non si sostanzia solo nel compimento delle singole attività di evidenza processuale, ma anche e soprattutto nell’assunzione della responsabilità che da tali attività, deriva al difensore in termini di responsabilità professionale. Per tali motivi al domiciliatario codifensore deve essere riconosciuto il compenso per gli onorari professionali anche per gli atti da lui non redatti”.
Pertanto in conclusione la sola sottoscrizione dell’atto processuale da parte dell’avvocato domiciliatario, essendo un’attività di controllo e soprattutto di responsabilità professionale è sufficiente a far maturare il diritto al compenso in favore di quest’ultimo.