Decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato

Decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato

La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 settembre 2017 n. 20710 chiarisce da quando si devono far decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Giovedi 14 Settembre 2017

Il caso: con istanza ex art. 124 del D.P.R. n. 115 del 2002 depositata nella segreteria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, D.B.F., D.O.H. e D.T.B. chiedevano di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ad un giudizio civile nei confronti del condominio.

Il Consiglio dell'ordine, ritenendo incerto l'esatto reddito del nucleo familiare per il 2012, richiedeva ulteriore documentazione che consentisse di determinarne il reddito lordo.

All'esito dell'integrazione documentale richiesta, l'Ordine riteneva la domanda inammissibile, essendo il reddito percepito superiore alla soglia di legge; gli istanti proponevano la medesima domanda al magistrato competente per il giudizio, il quale, ritenendo soddisfatti il requisito reddituale e le altre condizioni di legge, accoglieva la domanda e ammetteva gli istanti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Conclusosi il processo civile, l' avv. M.S., difensore dei D., chiede la liquidazione delle competenze professionali: il Tribunale, ritenendo che gli effetti dell'ammissione al beneficio decorrono dalla data del deposito della domanda indirizzata al magistrato, non liquida le attività difensive svolte nella fase iniziale del processo, ossia nel periodo compreso tra il deposito dell'istanza all'Ordine degli avvocati e il deposito dell'istanza avanti al magistrato.

Motivazione del Tribunale: gli effetti del provvedimento di ammissione del magistrato non retroagiscono alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell'ordine, trattandosi di due procedimenti autonomi, non avendo la seconda richiesta carattere impugnatorio rispetto alla prima.

Il legale propone quindi ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale.

La Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo che:

  • il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile nel caso in cui, sebbene l'istanza di ammissione sia stata presentata anteriormente al deposito dell'atto in ordine al quale era stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio, l'emissione della delibera di ammissione sia intervenuta successivamente a tale deposito;

  • nel suddetto caso, l'ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi avvenuta con decorrenza al deposito dell'atto in cancelleria;

  • analogamente, deve ritenersi che se l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine degli avvocati - sia stata successivamente presentata al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al consiglio dell'ordine degli avvocati;

  • pertanto sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l'attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio.

  • il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - quando articolato nella ripresentazione al magistrato competente della medesima istanza già rigettata o dichiarata inammissibile dal consiglio dell'ordine – consente di riesaminare l'atto del consiglio dell'ordine che abbia negato l'ammissione e, così, di rimediare, attraverso la successiva decisione affidata al magistrato, a una deliberazione iniziale errata dell'ordine professionale.

Allegato:

Cass. civile Sez. II, Ordinanza del 04/09/2017 n.20710

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