E’ legittima l’ordinanza del Giudice che dispone una nuova consulenza tecnica d’ufficio nel corso di un giudizio ordinario nel quale risulta depositata una perizia redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 20970/2017, pubblicata il 8 settembre 2017.
IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame della Corte di Cassazione trae origine dall’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del CTU in un giudizio dove l’opponente aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile ad opera del Comune e di alcuni funzionari.
L’opponente contestava, fra l’altro, la decisione del giudice di disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d’Ufficio sugli stessi quesiti sottoposti al CTU nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Il Tribunale rigettava l’opposizione evidenziando che rientrava nell’autonomia del giudice decidere di rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio non esistendo tale possibilità preclusa nell’ambito del giudizio a cognizione piena, anche in presenza di un preventivo procedimento di accertamento tecnico.
L’ordinanza di rigetto dell’opposizione veniva impugnata in Cassazione da parte dell’originario attore, il quale, deduceva tra i vari motivi “ la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 696 cpc in quanto, nonostante l’esperimento di un ATP non contestato dalle parti, sarebbe stata disposta una nuova CTU con i medesimi quesiti gia’ affidati al primo consulente”.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ritenendo infondate le doglianze ha rigettato il ricorso e in merito al motivo che qui ci interessa, ha ribadito la legittimità della decisione del giudice di merito di procedere al rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, evidenziando che secondo la costante giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione “rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti (conf. Cass. N. 27247/2008), trattandosi di principio estensibile non solo alle CTU disposte in corso di causa, ma anche alla decisione di rinnovare gli accertamenti svolti ai sensi dell’art. 696 cpc.”