Cassazione civile Sez. II, Ordinanza del 08/09/2017 n.20970

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Giovedi 14 Settembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20593/2013 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10 presso lo studio URBINATI, quale difensore di se stesso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI URURI, in persona del Sindaco p.t., C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSANNA BURI, in virtù di procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

U.N., C.A., G.G.;

- intimati -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LARINO, depositata il 4/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

C.C. proponeva proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in favore del CTU Ing. U.N., nell'ambito del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Larino, che vedeva l'opponente quale attore, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dal proprio immobile ad opera del Comune di Ururi e di alcuni suoi funzionari.

Il Tribunale con l'ordinanza impugnata in primo luogo ribadiva che non potevano essere oggetto di disamina le contestazioni afferenti la validità formale della CTU, ed in particolare la contestazione circa l'illegittimità della concessione della proroga ovvero la violazione dei termini di cui all'art. 195 c.p.c., dovendo la nullità dell'elaborato peritale essere valutata dal giudice della causa di merito.

Del pari riteneva non deducibili in sede di opposizione le contestazioni in merito alla scelta del giudice di disporre un rinnovo degli accertamenti già svolti nella fase dell'ATP (e ciò in ragione dell'indisponibilità del CTU nominato nella fase ante causam, a rendere i chiarimenti richiesti), dovendosi in ogni caso ribadire l'autonomia del giudice in merito alla decisione di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo precluso nell'ambito del giudizio a cognizione piena demandare ad un nuovo consulente gli stessi quesiti che già avevano costituito oggetto dell'accertamento preventivo. ...

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