Con l'ordinanza n. 7037/2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della individuazione del soggetto obbligato al pagamento del compenso all'avvocato domiciliatario, in presenza di una procura alle liti conferita in forma congiunta.
Venerdi 3 Aprile 2020 |
Il caso: La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento del gravame dell'avvocato D.S., dichiarava l'avvocato G.D. tenuto al pagamento del compenso spettante al primo per l'attivita' professionale svolta in un giudizio davanti al Giudice di pace in favore dell'attore di quella causa, sig. G.M.
Per i giudici di appello:
a) nessuna decisiva rilevanza aveva la circostanza, valorizzata dal Tribunale, del conferimento da parte di G.M. della procura ad litem congiunta sia all'avvocato G.D. che all'avvocato D.S.;
b) al contrario, rilevanti erano i seguenti elementi di fatto: l'assenza di "qualsivoglia contatto tra il cliente e l'avv. D.S. prima dell'autenticazione della procura", la predisposizione di tutti gli atti del giudizio da parte del G.D., l'espletamento dello jus postulandi da parte del D.S. in esecuzione delle direttive impartite dal suo collega.
L'avv. G.D. ricorre in Cassazione, rilevando, tra i vari motivi, che la Corte territoriale non aveva dato rilevanza:
a) alle lettere a firma dell'avvocato D.S. in cui il sig. G.M. veniva definito "cliente", o "comune cliente";
b) alla circostanza che l'avvocato D.S. aveva inizialmente richiesto il pagamento del suo compenso solo al cliente e mai all'avvocato G.D., cui si era invece rivolto dopo l'inadempimento dell'assistito.
Per la Suprema Corte il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza dei motivi di impugnazione in quanto:
secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volonta' di avvalersi della sua attivita' e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso;
il cliente del professionista non e' necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed e' conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo;
il richiamato principio, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'attivita' professionale richiesta, opera altresi' quando, come nel caso in esame, sia stato conferito un incarico difensionale ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, e nonostante la presenza di una procura congiunta, ben potendosi intendere superata la presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, ove risulti provato, sia pur in via indiziaria che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato.