Nell’esaminare il testo del D.L. cosiddetto “Cura Italia”, dettato dalle necessità imposte dalla nota emergenza sanitaria per coronavirus, qualche commentatore (v. Vademecum elaborato dal Movimento Forense Triveneto) ha evidenziato la pericolosità dell’interpretazione per così dire “estensiva” della disposizione che sospende i termini di prescrizione e decadenza, con riferimento al contenuto del comma 8 di detto articolo.
Effettivamente, il dato letterale sembra denunciare un’incongruenza tra quanto disposto dal comma 2 dell’art.83 del D.L. 18/020, con elencazione esaustiva dei termini sospesi, che va ben oltre le eccezioni indicate dalla L.742/69 sulla sospensione feriale dei termini, e quanto previsto dal successivo comma 8. Quest’ultimo fa espresso ed esclusivo riferimento ai precedenti commi 5 e 6, vale a dire ai provvedimenti che, con riferimento ai (pochi) atti non sospesi ed a quelli successivi al periodo di sospensione generalizzata e (quasi) totale di tutti i termini scadente il 15/04/020, concede facoltà ai Capi dei singoli Uffici Giudiziari di adottare provvedimenti limitativi del servizio giustizia secondo le modalità e per le finalità indicate dal comma 7.
Solo a proposito di queste limitazioni, e, quindi, solo per il periodo che va dal 16/04 al 30/06 sembrerebbe disposta (secondo il mio parere) la sospensione della “decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti” adottati dai Capi degli Uffici, “che precludano la presentazione della domanda giudiziale”.
Stando al tenore letterale, quindi, sembrerebbe escluso che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza sia stata disposta anche per il periodo precedente (9/03-15/04) di sospensione, per così dire “totale”, dei termini.
In realtà, non credo che tale conclusione sia corretta e tantomeno razionale. Innanzitutto, ed a prescindere dal traballante lessico giuridico usato, sarebbe veramente inconcepibile che si siano ritenuti sospesi i termini di prescrizione e/o decadenza relativamente ad un periodo di tempo in cui sarà cessata la sospensione generalizzata su tutto il territorio nazionale di (quasi) tutta l’attività giudiziaria, nel mentre tale sospensione non opererebbe proprio in quel periodo precedente di massima chiusura.
In secondo luogo, sino al 15/04/020, essendo chiaramente di fatto impedita ogni attività giudiziaria che non riguardi le poche eccezioni elencate al comma 3, con espressa previsione della sospensione dei termini stabiliti “per….. la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi….”, è giocoforza dedurne che anche i termini di prescrizione/decadenza che sarebbero stati interrotti/impediti dagli atti introduttivi suddetti siano certamente sospesi.
Del resto, se così non fosse, vi sarebbe un'intrinseca insormontabile contraddizione tra le disposizioni, che invece, come detto, va superata in via interpretativa.
L’esempio dell’atto di precetto è significativo. Tale atto è sempre stato ritenuto di natura “sostanziale”, non meramente processuale, tant’è che, come è noto, ben può essere sottoscritto personalmente dal creditore senza il necessario ausilio “tecnico” del difensore, trattandosi di un’intimazione formale, propedeutica alla proposizione di tutte le procedure esecutive. Con esso, però, non si dà inizio all’esecuzione, che avverrà, invece, con i successivi atti (verbale pignoramento mobiliare, notifica di quello immobiliare, notifica di quello presso terzi, notifica del preavviso per quello di rilascio), che costituiscono, invece, tutti atti “processuali”, nel senso che introducono un “processo”, sebbene sui generis come quello esecutivo (certamente di per sé non contenzioso). Per tali ragioni, è stato da sempre escluso che il termine di efficacia del precetto (art. 481 c.p.c.) sia sottoposto alla sospensione feriale dei termini ex L.742/69 (per tutte: Cass.1840/76 e la dottrina unanime). Quel termine è interrotto, invece, come è noto, solo dal verbale di pignoramento o dalla notifica di uno degli altri atti introduttivi della procedura esecutiva.
Orbene, il D.L. in esame non menziona affatto l’atto di precetto e la sorte del suo termine di efficacia. Dispone solo, per il periodo di chiusura generalizzata di ogni attività processuale (09/03-15/04), che tutti i termini per gli atti introduttivi, ed espressamente anche quelli “per la proposizione degli atti introduttivi…..dei procedimenti esecutivi” si intendono sospesi.
E’ corretta, allora, un’interpretazione che non consenta di rimediare ad una svista e ritenere escluso, pertanto da tale sospensione il termine di cui all’art.481 c.p.c.? Ovviamente no, non solo per l’irrazionalità dell’esclusione, ma anche perché, altrimenti, non si capirebbe proprio a quali termini il legislatore si sia riferito nel menzionare quelli “per la proposizione….dei procedimenti esecutivi”,visto che tutti gli altri termini (per l’iscrizione a ruolo, per il deposito istanza di vendita, ecc.) sono chiaramente successivi alla proposizione dei procedimenti in questione, ed essi certamente comunque già sospesi in forza della disposizione di chiusura in quanto “procedurali” (“Si intendono pertanto sospesi………in generale, tutti i termini procedurali”). Altrettanto è a dirsi per gli altri atti interruttivi della prescrizione e/o impeditivi della decadenza.
E' logico,in via interpretativa, che, quanto meno sino al 15/04, essendo sospeso ogni termine, per il compimento di qualsivoglia atto processuale, anche introduttivo, deve necessariamente ritenersi sospeso anche il termine prescrizionale/decadenziale che con quell'atto si sarebbe dovuto interrompere/impedire. Peraltro, già con riferimento alla più”semplice” e nota sospensione feriale, da tempo si è aperta la strada al superamento della distinzione netta tra termini sostanziali e termini processuali (riconoscendosi la natura sostanziale e al contempo processuale di alcuni termini: Corte Cost. 13/02/85 n.40, Corte Cost. 13/07/1987 n. 255) che ha portato, tra le altre, anche alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.742/69 per la mancata sospensione del termine decadenziale (ritenuto “non processuale”) di impugnativa del verbale di assemblea condominiale (Corte Cost. 02/02/1990 n.49). Successivamente, la giurisprudenza ha fatto puntuale applicazione di tali pronunce ad altre fattispecie, così rendendo diritto vivente il principio per il quale nella “sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso” (Cass.28/02/18 n.4675 circa il termine semestrale per agire in forza della Legge Pinto; Cass.5423/16; Cass.10595/16 ecc.).
Nihil sub soli novi, verrebbe da dire, per questa estensione onnicomprensiva operata dal legislatore dell’emergenza, vieppiù in considerazione della ragioni eccezionali ed impreviste dell’intervento normativo. Il comma 8 dell’art.83, prevede, per il successivo periodo (16/04-30/06/020) gestito, quanto ai limiti di operatività degli Uffici, dai rispettivi Capi, che la sospensione riguarderà solo i termini di prescrizione/decadenza che possono essere interrotti/impediti dalla proposizione della domanda giudiziale, non quelli (semplice messa in mora, diffida stragiudiziale,ecc.) che ben possono essere compiuti “privatamente” senza il coinvolgimento di alcuno dei soggetti della giurisdizione. Una tale precisazione, per detto successivo periodo, è opportuna, proprio in considerazione della atipicità dei provvedimenti che potrebbero essere adottati in quel lasso di tempo, magari diversi nei vari Uffici Giudiziari. E solo se ed in quanto la loro attuazione dovesse impedire “la presentazione della domanda giudiziale”, ciò comporterà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti esercitabili esclusivamente con la domanda giudiziaria.
Si pensi, ad esempio,a provvedimenti che limitino fortemente o chiudano del tutto per alcuni giorni, anche solo alternativamente, gli Uffici UNEP. L’impossibilità, ovvero anche la semplice estrema difficoltà a richiedere la notifica degli atti, rende palese l’opportunità della previsione.
In contrario, non sembra risolutivo sostenere che comunque l’istante potrebbe provvedere in altro modo alla notifica (in proprio per gli avvocati, a mezzo PEC con riguardo a destinatari provvisti della casella) proprio perché queste sono modalità non accessibili a tutti gli istanti e/o non praticabili per tutti i destinatari.
Restano fuori dalla sospensione, allora, evidentemente, solo gli atti interruttivi che si possono proporre anche con la semplice messa in mora (prescrizione dei crediti, prescrizione dei diritti risarcitori, ecc.), ma anche qui con qualche perplessità circa l’ordinario accesso agli Uffici postali nel vigore delle misure emergenziali. Tuttavia, l’elementare prudenza consiglia, agli operatori del diritto, di non confidare su regole non scritte, da far valere eventualmente in giudizio con non poca fatica. Salve, in ogni caso, le eventuali novità “interpretative” che potrebbero giungere dalla legge di conversione.