Dopo la pubblicazione delle prime modifiche al calcolo dei termini in regime di sospensione Covid-19, avvenuta a pochi giorni dalla pubblicazione del D.L. 17/03/2020 n. 18, abbiamo proseguito il lavoro di adeguamento delle applicazioni per gli ulteriori casi particolari previsti dalla normativa.
Venerdi 27 Marzo 2020 |
Vediamo in sintesi gli ultimi aggiornamenti realizzati.
Per le impugnazioni amministrative davanti al Consiglio di Stato e alla Cassazione, l'applicazione tiene conto automaticamente della specifica sospensione straordinaria che, a differenza di quanto stabilito per il processo civile, decorre non dal 9 marzo ma dall'8 marzo fino al 15 aprile.
Normativa di riferimento: art. 84 co. 1 D.L. 18/2020: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo” ...omissis...
Per gestire in modo flessibile i vari casi previsti nell'ambito della giustizia ordinaria, questa applicazione, essendo stata "storicamente" predisposta per un utilizzo generico, consente di selezionare l'articolo di riferimento della sospensione covid da applicare in base al contesto:
E' inoltre possibile scegliere di non tener conto della sospensione straordinaria selezionando la voce "Nessuna" dal menu a tendina, in modo da coprire anche i casi di esclusione (v. elenco).
Analogamente a quanto previsto per il calcolo scadenze generico, abbiamo esteso anche alle altre applicazioni la possibilità di escludere la sospensione straordinaria "covid-19" togliendo semplicemente la spunta dall'apposito campo.
Ad esempio, nell'applicazione per calcolo dei termini processuali l'opzione è la seguente:
Questa possibilità consente di escludere i casi previsti dal comma 3 dell'art. 83 del citato decreto.
L'applicazione Scadenze per Ricorso o Pagamento Multe applica automaticamente, per il solo ricorso al Prefetto, un periodo di sospensione per Covid-19 ancora diverso, che decorre dal 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile, come per tutti i procedimenti amministrativi.
Per il ricorso al giudice di pace tiene conto invece della sospensione già prevista per la giustizia civile (9 marzo - 15 aprile).
Normativa di riferimento: art. 103 co.1 D.L. 18/2020: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020” ...omissis...
Con circolare del 24 marzo 2020 il Ministero dell'interno, richiamando l'art. 108, comma 2 del D.L. 18/2020, ha chiarito che in relazione al pagamento delle multe con importo ridotto del 30%, il relativo termine è stato esteso a 30 giorni in luogo dei consueti 5 giorni.
Inoltre, per effetto dell' Art. 10, comma 4, D.L. 9 marzo 2020, il suddetto termine è sospeso dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020.
L'applicazione tiene conto anche di queste ulteriori previsioni normative e fornisce all'utente un messaggio esplicativo con l'indicazione della sospensione applicata.
Esempio: multa notificata il 20/02/2020, con l'estensione dei 30 giorni sarebbe possibile pagare in forma ridotta fino al 21 marzo. In più, applicando la suddetta sospensione, il termine ultimo sarà il 15 aprile.
Una precisazione per quanto riguarda la sospensione feriale di termini.
In tutte le nostre applicazioni il periodo di sospensione per Covid-19, se previsto, si aggiunge al periodo di sospensione feriale: in tal modo è possibile gestire anche il decorso del termine “lungo” per le impugnazioni, in modo che il calcolo comprenda sia il periodo di sospensione straordinaria che quello di sospensione feriale.
Esempio: sentenza pubblicata il 7 gennaio 2020, non notificata; termine ultimo per proporre appello: il 14 settembre 2020.
Nel caso in cui un termine calcolato risenta della sospensione straordinaria (e solo in al caso), tutte le applicazioni, compresa quella per i termini relativi alle multe, riportano l'indicazione dell'articolo di riferimento applicato nel calcolo.
Esempio di nota visualizzata in calce al risultato:
"Il termine calcolato tiene conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus).
Per il processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (art. 83 DL 18/2020)".
Per quanto riguarda i termini a ritroso non è possibile (né avrebbe senso) calcolare il termine ultimo partendo da un dies-a-quo che non consente di ottemperare al comma 2 dell'art 83.
In ogni caso, al verificarsi di tale circostanza, le applicazioni visualizzeranno un avviso per l'utente che invita ad inserire una data che consenta di calcolare il termine a ritroso in modo da rispettare il comma 2, indicando anche la data minima possibile.
Esempio: 10 giorni indietro a partire dal 26 marzo 2020; la nota visualizzata in questo caso sarà:
"Per poter calcolare il termine a ritroso di 10 giorni nel rispetto della normativa sulla sospensione straordinaria è necessario indicare una data iniziale maggiore o uguale al 26/04/2020".