Come tutti sappiamo, l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha disposto, per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti civili e penali pendenti, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con alcune eccezioni elencate al comma 3.
Per agevolare il computo dei termini processuali alla luce di questa nuova sospensione avente carattere straordinario, che si aggiunge ai 31 giorni della sospensione feriale, abbiamo provveduto ad aggiornare tutte le applicazioni di calcolo in modo che il termine finale tenga già conto della suddetta sospensione, ossia dal 9 di marzo al 15 di aprile compresi, per un totale di 38 giorni.
Qualora il dies-a-quo cada nel periodo di sospensione straordinaria, il decorso del termine (non il dies-a-quo) è posticipato alla fine del periodo stesso, come da giurisprudenza consolidata in tema di sospensione feriale.
Ad esempio: qualora il termine per l'iscrizione a ruolo cada il 20 di marzo, il termine di 10 giorni riprende a decorrere dal 15 aprile 2020 e il termine ultimo slitterà al 27 aprile, dato che il 25 aprile è un giorno festivo e il 26 è Domenica.
Note:
- Nel caso in cui il termine calcolato dalle applicazioni risenta della nuova sospensione sarà visualizzata all'utente un'apposita nota informativa, onde evitare che lo stesso aggiunga manualmente i giorni di sospensione.
- Per i termini a ritroso le applicazioni seguono i criteri che gestiscono la sospensione feriale ordinaria: si fa presente che non ha senso calcolare tali termini ex art. 83 D.L. 18 per un udienza già fissata nel periodo di sospensione straordinaria, in quanto bisogna attendere il rinvio d'ufficio dell'udienza che sarà disposto dal Giudice.
In ogni caso, a titolo puramente indicativo, le applicazioni che prevedono il calcolo dei termini a ritroso visualizzeranno, ove necessario, una nota informativa in cui si indica la data minima a partire dalla quale dovrà essere posticipata l'udienza.
Di seguito uno stralcio dell'art. 83 del citato D.L.
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali: si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata i termini stabiliti
- per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;
- ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- per i termini “a ritroso”: quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."
Per i motivi di esclusione della sospensione straordinaria ed ulteriori approfondimenti leggi qui.
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