Giudice di pace: differita l’entrata in vigore delle nuove competenze

Giudice di pace: differita l’entrata in vigore delle nuove competenze
Venerdi 20 Marzo 2020

Come è noto, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, contenente la riforma della magistratura onoraria e la modifica della competenza del Giudice di Pace, aveva previsto l’entrata in vigore per il 31 ottobre 2021 dell’ampliamento delle competenze, sia per valore che per materia, affidate a quest’ultimo, ad eccezione delle competenze in materia condominiale, la cui entrata in vigore era prevista per il 31 ottobre 2025.

L’art. 8 bis del decreto Milleproroghe (legge 28 febbraio 2020, n. 8 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020) ha differito al 31 ottobre 2025 il termine dell’entrata in vigore dell’ampliamento delle competenze del giudice di pace che sarà competente per le cause di valore fino a “trentamila” euro (attualmente fino a euro “cinquemila”) e per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli e di natanti fino a “cinquantamila” euro, attualmente fino ad euro “ventimila”.

Inoltre, al Giudice di Pace, oltre alla competenza generale in materia condominiale, è stata riconosciuta la competenza per materia «purchè il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:

1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;

2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

3) per le cause in materia di accessione;

4) per le cause in materia di superficie.

E stata riconosciuta, altresì, al Giudice di Pace, la competenza in materia di esecuzione forzata relativamente alle espropriazioni forzate di mobili, che non siano però insieme con un immobile, ma con competenza anche per provvedere ex art. 513 , 518, 519, 520, 521 bis, 543 c.pc.;

Sono escluse dalla competenza del Giudice di Pace, le esecuzioni forzate degli obblighi di fare e di non fare, le esecuzioni dei crediti e le esecuzioni immobiliari, per le esecuzioni di consegna e rilascio, la cui competenza spetta al Tribunale.

Il differimento dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2025 dell’entrata in vigore delle nuove competenze del Giudice di Pace si giustifica, anche per consentire l’estensione del processo civile telematico a tale Giudice. Infatti, secondo quanto disposto dall’art. 32 quinto comma, del decreto legislativo n. 116/2017, contestualmente alla entrata in vigore delle nuove norme sulla competenza, nei processi davanti al giudice di pace troveranno applicazione le disposizioni sul processo telematico.

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