Ai sensi del secondo comma dell’art. 108 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, in via del tutto eccezionale e transitoria nel lasso di tempo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni al Codice della Strada con il pagamento dell’importo scontato del 30% da eseguirsi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.
Stante i dubbi interpretavi della suddetta disposizione, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - con la Circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, ha fornito le prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale.
Tra le varie indicazioni contenute nella suddetta circolare, una particolare importanza riveste la questione relativa alle multe stradali ricevute durante l’emergenza coronavirus.
Secondo la suddetta circolare:
per le violazioni contestate direttamente al trasgressore o notificate dal 16 febbraio 2020 fino al 31 maggio 2020, è possibile procedere al pagamento avvalendosi dello sconto del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
tale nuova previsione normativa deve essere letta alla luce della sospensione dei termini di esecuzione per il pagamento in misura ridotta prevista dall’articolo 10, comma 4 e 18, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
la suddetta sospensione, per effetto del DPCM 9 marzo 2020, e fatta salva eventuale ulteriore proroga, è efficace dal 10 marzo sino al 3 aprile 2020, nei confronti di tutti i residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, all’interno del territorio nazionale;
per effetto di tali previsioni normative, il termine di trenta giorni, per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi sospeso dal 10 marzo e decorre nuovamente, salvo ulteriori proroghe, dal 4 aprile 2020;
non è possibile procedere al pagamento scontato per le infrazioni che prevedono le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida;
il congelamento dei termini vale anche per le notifiche dei verbali e la presentazione dei ricorsi. Pertanto, non valgono nel conteggio né dei 90 o 360 giorni ammessi normalmente per notificare né dei 30 o 60 giorni per ricorrere.
Con l’art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/3/2020 è stato disposto che, “salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria di cui all’articolo 1, comma 2 (misure urgenti per evitare la diffusione del COVID 19) individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3 dello stesso decreto legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo” ;
Inoltre, le suddette disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, e in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.
AGGIORNAMENTO della REDAZIONE:
[*] Proroga termini per il pagamento in forma ridotta e per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali
Il combinato disposto dell' art. 37 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 e dell'art. 103, comma 1-bis, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con L. 27/2020 stabilisce che tale termine è sospeso fino al 15 maggio 2020.
Art. 37 D.L. 23/2020:
(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)
"1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020;"
Art. 103, comma 1-bis, D.L. 18/2020:
"Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresi' applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonche' ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali."