Anagrafe tributaria: sospese le risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate alle istanze ex art. 492 bis c.p.c.

A cura della Redazione.
Anagrafe tributaria: sospese le risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate alle istanze ex art. 492 bis c.p.c.
Giovedi 26 Marzo 2020

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 all'art. 67 comma 3 stabilisce che «sono sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Pertanto, con comunicato inviato in data 25 marzo 2020 agli Ordini degli Avvocati della Toscana, l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Toscana – ha informato i professionisti che, data la situazione di emergenza sanitaria, con le limitate eccezioni individuate nel decreto, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, «sono sospese le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle stanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155- uinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione».

Pertanto, si specifica nel comunicato, che al fine di non incorrere nell'automatica sospensione della trattazione delle suddette istanze, il professionista istante dovrà:

a) indicare espressamente e documentare i casi in cui la richiesta rientri in una delle eccezioni elencate nel decreto;

b) in particolare, al di fuori delle richieste concernenti cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari ecc.ai sensi dell'art. 83 co.3 lett. a) per le quali appare sufficiente illustrare e documentare siffatte tipologie, nel caso in cui venisse addotto che la «ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio” alla parte istante, tale circostanza dovrà essere confermata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria competente che dichiari l'urgenza della trattazione.

c) al fine di una corretta individuazione delle istanze non rientranti nell'automatica sospensione ex lege, il professionista dovrà indicare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: «Covid.19 –Urgenza documentata - Accesso alle banche dati ex art. 492-bis cpc –autorizzato dal Tribunale di _______ RG n. _____ - Avvocato ______ -Debitore _______».

In generale, analoga sospensione è prevista anche per le istanze ex art. 22 della legge n. 241 del 1990 e per quelle formulate ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. accesso civico).

Allegato:

Comunicato Agenzia delle Entrate - Regione Toscana

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