Con la sentenza n. 7267/2020, pubblicata il 16 marzo 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di una cartella di pagamento ad un familiare convivente del destinatario ad un indirizzo da dove quest’ultimo risulta trasferito.
IL CASO: La vicenda esaminata nasce dalla notifica di un provvedimento di fermo amministrativo su un motociclo a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. Avverso il suddetto provvedimento, il motociclista proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependo l’intervenuta decadenza del potere dell’amministrazione finanziaria ex art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e la prescrizione del diritto di credito ex art. 2946 c.c. Il ricorso veniva rigettato e la sentenza di primo grado veniva confermata in sede di gravame dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva che l’unica cartella sulla quale il ricorrente aveva accentrato i motivi di impugnazione non presentava vizi insanabili della notifica, avendo quest’ultima raggiunto lo scopo state la tempestiva impugnazione.
Essendo rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, il motociclista ricorreva in Cassazione deducendo:
l’erroneità della decisione impugnata, avendo il giudice di merito ritenuto corretta la notifica della cartella di pagamento eseguita a mani di un familiare che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di merito, non era più convivente del destinatario, in quanto nelle more aveva cambiato residenza;
che non erano state assolutamente esaminate le prove da lui prodotte, ivi compreso il certificato di residenza da dove si evinceva il cambio di residenza in epoca antecedente alla notifica del provvedimento;
che non vi era nessuna prova circa il fatto che era venuto a conoscenza dell’esistenza della cartella di pagamento prima della ricezione del fermo amministrativo e di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, la nullità della notifica non era stata sanata per il raggiungimento dello scopo, essendo la cartella stata notificata a mani di un familiare non convivente e non presso la residenza del contribuente.
La DECISIONE: la Corte di Cassazione, premesso che non risultava contestata la notifica della cartella di pagamento prodromica alla notifica del preavviso di fermo amministrativo ad un convivente del ricorrente in un luogo da dove quest’ultimo si era trasferito, come risultava dal certificato storico prodotto, riteneva fondato il terzo motivo del ricorso, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l'operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza "aliunde" che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione. "(Cass. n. 7750/2011, Cass.n. 25391/2017).